Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 | 04.02.2020
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Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 | 04.02.2020
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)
GU L 31/10 del 04.02.2020
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Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».
Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
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Collegati:
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Direttiva 2009/125/CE
Regolamento delegato (UE) 2019/826
Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018
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