Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione
GU L 256/60 del 19.7.2021
Entrata in vigore: 08.08.2021
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione ha stabilito un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione. Il propoxycarbazone era stato iscritto in tale elenco poiché si riteneva che soddisfacesse due dei tre criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), conformemente all’allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione ha rinnovato l’approvazione del propoxycarbazone come sostanza attiva, ma non come sostanza candidata alla sostituzione. Poiché la nuova valutazione non ne ha confermato la persistenza, la sostanza non soddisfa più due dei criteri per essere considerata una sostanza PBT. È stata pertanto iscritta nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) Poiché non deve più essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione, per evitare confusione è opportuno rimuovere il propoxycarbazone anche dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, in cui sono elencate le sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
Nell’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione è soppressa la voce relativa al propoxycarbazone.
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