Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.
2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.»;
2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
1A |
Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione |
||
1B | quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio | Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8 | |
1C | quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio | Identificare l'impresa che effettua la distruzione | |
1C_a | Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione | ||
1C_b | Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | |||
1D | Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio | 1D = 1B + 1C | |
1E | Produzione disponibile per vendita | 1E = 1 A – 1D |
2) la sezione 2 è così modificata:
a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:
«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di origine.»;
b) la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
2A |
Quantitativo importato nell'Unione |
||
2B | Quantitativo importato nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione, non immesso in libera pratica e riesportato dopo essere stato caricato in prodotti o apparecchiature dall'impresa che effettua la comunicazione | La comunicazione sugli idrofluorocarburi per paese di origine non è necessaria. Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati. Se la riesportazione in prodotti o apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1o gennaio non immessi in commercio nell'Unione come indicato nella sezione 4C Le esportazioni di gas sfusi sono comunicate solo nella sezione 3 |
|
2C | Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati | ||
2D | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere impiegati come materia prima | ||
2E | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
3) la sezione 3 è così modificata:
a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:
«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione.»;
b) la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
3A |
Quantitativo totale esportato nell'Unione |
||
3B | Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | |||
3C | Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione | 3C = 3 A – 3B | |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
3D | Quantitativo esportato per riciclo | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3E | Quantitativo esportato per rigenerazione | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3F | Quantitativo esportato per distruzione | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3G | Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati | ||
3H | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere impiegati come materia prima | ||
3I | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
4) Nella sezione 4 la riga della tabella che si riferisce a 4M è sostituita dalla seguente:
4M | Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio | 4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H |
5) Nella sezione 12 la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | |
12A | Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione | Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi in commercio nell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione in commercio. |
6) la sezione 13 è soppressa.
GUUE L194/4 del 26.07.2017
Entrata in vigore: 15.08.2017
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ID 23116 | 15.12.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
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