AMIANTO: Censimento e mappatura dalla Regione Lombardia
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AMIANTO: Censimento e mappatura dalla Regione Lombardia
Il Piano Regionale Amianto (PRAL) della Regione Lombardia approvato con Delibera 8/1526 del 22 dicembre 2005 individua in uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione al fine di definire l’entità del rischio da amianto friabile e compatto e sviluppare programmi di maggiore tutela sanitaria.
Chi detiene una struttura con presenza di amianto è tenuto alla compilazione della scheda di “notifica presenza amianto in strutture o luoghi” da presentare alla ASL dell’Ambito territoriale dove è presente l’immobile in cui è stata rilevata la presenza dell’amianto.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto.
A) Se il manufatto presenta una superficie danneggiata, ovvero quando sono evidenti ed indiscutibili crepe, fessure evidenti rotture ecc, in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.
B) Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.
Al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività la Regione ha permesso la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto per mezzo del calcolo dell’indice di degrado ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto.
L’indice di degrado sopra citato è stato sviluppato in modo semplice affinché tutti possano effettuare il calcolo, ovviamente a prescindere dalle condizioni di sicurezza per realizzare la verifica del tetto in eternit, e non sono state date indicazioni su chi potesse fare l’indice.
Solo in caso di esposti in cui è necessario una valutazione di terza parte è richiesto che l’indice venga firmato da un professionista.
In base alla valutazione del rischio verrà individuato l'intervento da attuare (rimozione o incapsulamento):
- ID inferiore o uguale a 25 nessun intervento di bonifica e riesame con frequenza biennale;
- ID compreso tra 25 e 44 esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- ID uguale o maggiore di 45 rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Se dalle valutazioni effettuate circa lo stato di conservazione ricorrono gli elementi per procedere a bonifica degli edifici (rimozione, incapsulamento o confinamento), la stessa va effettuata tramite la presentazione di apposita domanda al competente Servizio Edilizia Privata comunale, corredata dal previsto Piano di Lavoro/notifica ai sensi del D. Lgs. 81/08 da trasmettere all’ASL competente territorialmente con modalità informatizzata (vedi D.D.G. 1785/2014), nel rispetto delle specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, ricorrendo ad aziende specializzate ed iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10.
Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- provvedere ogni due anni al ricalcolo dell'indice di verifica e conservare la documentazione;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.
COSA SI INTENDE PER BONIFICA
Quando una copertura in cemento-amianto. indica uno stato di degrado devono essere intraprese azioni di bonifica che consistono in una delle seguenti opzioni
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione.
La sopracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.
L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante.
Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.
Segue normativa
http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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07. Relazione PRAL 2011.zip |
1205 kB | 19 | ||
06. Relazione amianto 2013.pdf |
594 kB | 37 | ||
05. Relazione amianto 2012.pdf |
660 kB | 22 | ||
04. Decreto 1785 del 04 03 2014.pdf |
89 kB | 26 | ||
03. Delibera GR IX3913 06 08 2012.pdf |
138 kB | 34 | ||
02. Amianto Scheda notifica NA1.pdf |
29 kB | 27 | ||
00. Decreto GR 1526 22 12 2015.pdf |
328 kB | 51 | ||
01. Decreto DG 13237 18 11 2008.pdf |
63 kB | 27 |
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