Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 378/5 del 12.11.2020
Entrata in vigore: 02.12.2020
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(4) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(5) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania è scaduta il 17 marzo 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’impianto non prosegue le attività di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(6) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia è scaduta l’11 giugno 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rinnovata. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(7) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 2 luglio 2020 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dallo Stato membro in merito al rinnovo dell’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(8) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 6 ottobre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(9) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito scadrà il 2 novembre 2022. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(10) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 3 agosto 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Pertanto, e considerato che il regolamento (UE) n. 1257/2013 è reso applicabile dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’impianto può rimanere nell’elenco europeo dopo la fine del periodo di transizione e fino alla data di scadenza della nuova autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(11) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna è scaduta il 28 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(12) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Lituania sono scadute rispettivamente il 17 marzo 2020 e il 21 maggio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.
(13) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo è scaduta il 26 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(14) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia scadrà il 24 maggio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(15) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia (14). Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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