Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675

ID 12025 | | Visite: 2145 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/12025

Decisione di esecuzione UE 2020 1675

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 378/5 del 12.11.2020

Entrata in vigore: 02.12.2020

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(4) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(5) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania è scaduta il 17 marzo 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’impianto non prosegue le attività di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(6) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia è scaduta l’11 giugno 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rinnovata. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(7) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 2 luglio 2020 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dallo Stato membro in merito al rinnovo dell’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(8) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 6 ottobre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(9) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito scadrà il 2 novembre 2022. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(10) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 3 agosto 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Pertanto, e considerato che il regolamento (UE) n. 1257/2013 è reso applicabile dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’impianto può rimanere nell’elenco europeo dopo la fine del periodo di transizione e fino alla data di scadenza della nuova autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(11) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna è scaduta il 28 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(12) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Lituania sono scadute rispettivamente il 17 marzo 2020 e il 21 maggio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.
(13) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo è scaduta il 26 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(14) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia scadrà il 24 maggio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(15) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia (14). Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2020 1675.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675
 
IT686 kB390

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 90

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 138

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 159

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 281

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 197

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 78

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente