Decreto 1 giugno 2022
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Decreto 1 giugno 2022 / Criteri misurazione rumore impianti eolici
Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.
(GU n.139 del 16.06.2022)
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici come individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché, nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della legge citata, i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.
2. Per gli impianti micro eolici i criteri di misura, fina- lizzati alla verifica del rispetto dei valori limite individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicate all’Allegato B del decreto ministeriale 16 marzo 1998
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Art. 4. Criteri e modalità di misura del rumore eolico
1. La procedura per l’esecuzione delle misure e per la determinazione dei livelli di rumore è riportata negli allegati al presente decreto. Negli allegati sono specificati:
a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
c) i dati da richiedere al gestore dell’impianto eolico;
d) le postazioni di misura;
e) i tempi di misura;
f) le condizioni di misura;
g) la valutazione dei dati;
h) l’elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti.
2. L’Allegato 1 «Norme tecniche per l’esecuzione delle misure», l’Allegato 2 «Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti» e l’Allegato 3 «Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti» sono parte integrante del presente decreto.
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati di cui al comma 2, sono apportate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 5. Criteri di contenimento del rumore eolico
1. Nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dagli impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori limite di immissione e di adeguate modalità di mitigazione acustica, con la previsione della delimitazione di fasce di pertinenza acustiche, si applicano i seguenti criteri generali:
a) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997;
b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione. In deroga alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e, pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso;
c) i valori misurati con i criteri di cui all’art. 4 da utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori limite di cui alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di massima rumorosità dell’impianto;
d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle lettere a) e b), gli interventi finalizzati all’attività di risanamento acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
1. interventi sulla sorgente rumorosa;
2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
3. interventi diretti al ricettore;
e) gli interventi diretti al ricettore di cui alla lettera d), punto 3 sono adottati qualora mediante le altre tipologie di intervento non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale;
f) a seguito dell’accertamento da parte degli organi di controllo individuati dall’art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 del superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore dell’impianto pone in essere le azioni di competenza previste della stessa legge.
2. Il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, dellalegge 26 ottobre 1995, n. 447, terrà conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale (Environmental Noise Guidelines for the European Region) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2018 e successive integrazioni e modifiche.
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