
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9313 del 08 Aprile 2024 / Trasporto riuti NP senza obbligo formulari per limite di 30 Kg in un giorno
ID 25209 | 26.12.2025 / In allegato
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9313 del 08 Aprile 2024
La Corte di Cassazione, ha stabilito che l'esenzione dall'obbligo di compilare i formulari è applicabile solo nel caso in cui il trasporto di rifiuti, effettuato in un giorno, non superi il limite di 30 kg, tale limite non si riferisce a ogni singolo trasporto, bensì alla somma dei trasporti effettuati nell'arco della giornata.
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La Provincia di Perugia aveva emanato una serie di ordinanze-ingiunzioni nei confronti di alcune società edili, contestando loro la violazione dell’art. 15 c. 4 del D.lgs. 22/1997, (art. 193 c. 7 del D.Lgs. n. 152/2006) ovvero il trasporto di rifiuti non pericolosi con formulari di identificazione incompleti, in particolare privi dell’indicazione del peso.
Le società sanzionate si erano opposte e la Corte d’Appello aveva accolto il loro ricorso, annullando le sanzioni. La decisione dei giudici di secondo grado si era basata sulle testimonianze dei dipendenti delle società, i quali avevano confermato l’esistenza di una prassi aziendale per la quale il peso non veniva indicato sul formulario quando il carico era inferiore a 30 kg, per ragioni di contabilità interna. La Corte d’Appello aveva in altri termini considerato che la norma sull’esenzione si applicasse al singolo viaggio, escludendo così la violazione.
Contro la sentenza d’appello, la Provincia aveva però proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione e falsa applicazione della normativa sul trasporto rifiuti. In particolare, secondo la Provincia, il giudice aveva intrepretato erroneamente il campo di applicazione dell’esenzione: il limite di 30 kg previsto dall’art. 15, comma 4, del D.lgs. 22/1997 (art. 193 c. 7 del D.Lgs. n. 152/2006) non doveva essere riferito al singolo trasporto, ma al quantitativo complessivo di rifiuti trasportato dal produttore nell’arco dell’intera giornata. Quindi, anche se i singoli viaggi trasportavano meno di 30 kg, se il totale giornaliero superava tale soglia, l’obbligo di compilazione completa del formulario rimaneva.
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La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Ente. Infatti ha chiarito che la formulazione letterale della norma non lascia spazio a dubbi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano […] ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi».
Il limite, quindi, è inequivocabilmente giornaliero. La ragione dell’esenzione, spiega la Corte, risiede nella non rilevante quantità di rifiuti, che non giustifica la complessa procedura di tracciabilità. Ma questa semplificazione non può applicarsi quando, nell’arco della stessa giornata, vengono effettuati più trasporti che, sommati, superano la soglia dei 30 kg.
La Corte d’Appello ha erroneamente stabilito che la prassi aziendale, confermata dai testimoni, fosse sufficiente a escludere l’illecito, ma avrebbe dovuto, invece, verificare concretamente se il peso complessivo dei rifiuti trasportati in ciascuna delle giornate oggetto di contestazione superasse o meno il limite legale.
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D.lgs. 22/1997
Abrogato da: D.Lgs. n. 152/2006
Artcolo 15 (Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
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4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico "né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati da produttore dei rifiuti stessi". (periodo in rosso aggiunto dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (GU n.291 del 14.12.1998)
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D.Lgs. n. 152/2006
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Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
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7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
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