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ID 24556 | 09.09.2025 / In allegato
Delibera Regione Toscana n. 1266 dell’11 agosto 2025
“Linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 ed azioni in caso di non conformità”.
Le presenti linee guida hanno la finalità di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia e di disciplinare nello specifico la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di competenza delle:
a) modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici degli edifici;
b) modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici.
La Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 6 comma 1 lettera e), stabilisce che compete ai Comuni l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico. In particolare, per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici il Comune è il soggetto tenuto a garantire attualmente l’applicazione del DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
La Regione Toscana, in attuazione della Legge 447/95, ha dapprima emanato la Legge regionale 1 dicembre 1998 n° 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, che individua, fra l’altro, le situazioni edificatorie e d’uso in cui i Comuni devono acquisire apposita documentazione di impatto acustico e di clima acustico; successivamente ha emanato la Delibera di Giunta regionale 176/2007 contenente “Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successivamente la Delibera di Giunta regionale n° 857/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale 89/98”, dove ha definito i criteri per la redazione di tale documentazione, richiamando anche il D.P.C.M. 05/12/1997 per applicativi sui requisiti acustici passivi.
Va rilevato in merito che il D.P.C.M. 05/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali bensì prescrive esclusivamente che i requisiti acustici vengano rispettati in opera, né tanto meno individua dei criteri per la redazione della relazione previsionale e la figura professionale che deve redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare nel caso di appalti pubblici come previsto Decreto 23 giugno 2022 (Decreto CAM) e s.m.i., nell’ambito dell’istanza di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di ogni altro adempimento richiesto per l’inizio dell’attività edilizia per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso, etc., di edifici destinati ad ambienti abitativi come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), della L. n° 447/1995, il progettista deve allegare una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi dell’edificio in questione dalla quale si evinca il presupposto raggiungimento delle condizioni di conformità finale con quanto previsto dalle normative.
Una Circolare del Ministero dell’Ambiente indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno del 28 maggio 1998 prot. 2184/98/SIAER ha chiarito che anche il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente in Acustica, può redigere le relazioni, mentre le misure in opera devono sempre essere eseguite dal Tecnico Competente in Acustica.
Al fine di promuovere l’applicazione della normativa sul territorio regionale la Regione Toscana ha emanato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 176/2007 le “Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Va rilevato che il rispetto dei requisiti acustici prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 è di riferimento anche ai fini della prevenzione del rischio rumore negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs n°81/2008, secondo quanto riportato dal Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 6 del D.Lgs n°81/2008, su proposta del proprio Comitato 9 “Agenti chimici, fisici e biologici”; tale Manuale costituisce lo stato dell’arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e rappresenta un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.lgs. n° 81/2008 volti all’eliminazione o riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell’attuale stato dell’arte della tecnologia, in sinergia con la Norma UNI/TR 11347. In particolare il capitolo 4 del Manuale, è dedicato alla prevenzione del rischio rumore in alcune tipologie di attività lavorative, quali uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e di pubblico spettacolo, strutture sanitarie e fa riferimento al rispetto dei requisiti acustici prescritti dal DPCM 05/12/1997 quali requisiti minimi per la prevenzione degli effetti extra uditivi del rumore in tali tipologie di attività.
Va ricordato che le due norme tecniche UNI 11367:2010 e UNI 11532-2:2023, di cui riportiamo le versioni in vigore, sono richiamate per gli edifici scolastici dal collegato ambientale alla legge di stabilità L. n° 221/28.12.2015 (Green public procurement) all’articolo nel seguito riportato: Art. 206-sexies (Azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche) dichiara che: “Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367, oggi alla versione 2023 e dalla serie delle norme UNI 11532, di cui ad oggi è in vigore la parte 2 del 2023, che specifica i requisiti interni per gli edifici scolastici.
Inoltre il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal D.P.C.M. 05/12/1997 relativi alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, facendo specifico riferimento alle norme UNI 11367.
Tale Decreto è stato recentemente sostituito dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”
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Indice
1. Introduzione
2. Finalità
3. Modalità di presentazione e analisi della documentazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
3.1 Classificazione degli edifici
3.2 Parametri e indici di valutazione
3.3 La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici
3.3.1 La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici pubblici
3.4 L’attestazione conclusiva dei requisiti acustici passivi degli edifici
4. Modalità effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici
5. Azioni in caso di verifica di mancato rispetto dei requisiti acustici
5.1 Profili amministrativi
5.2 Profili penali
Allegato 1-A: Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
Allegato 1-B: Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici scolastici
Allegato 1-C: Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
Allegato 2: Protocollo operativo per l’esecuzione dei controlli e di eventuale verifica sui requisiti acustici dei nuovi edifici residenziali, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, ed azioni in caso di non conformità
Allegato 3: Strutture referenti delle aziende USL per la valutazione ed il controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici sul territorio regionale
Appendice A: Legenda della normativa tecnica e altri riferimenti citati nel testo
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Fonte: Regione Toscana
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