Convenzioni delle Alpi

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ID 26421 | 09 Giugno 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 - Interpello in materia ambientale in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia di Lecco ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta, è emerso quanto segue.
1. Le apparecchiature concepite per fini di ricerca e sviluppo
In via preliminare, si rappresenta che, come noto, l’articolo 3, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), esclude dal suo campo di applicazione “le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese”.
Come chiarito anche nelle F.A.Q. interpretative della Commissione europea sulla Direttiva 2012/19/UE (§ 3.15), tale esclusione riguarda specificamente le apparecchiature progettate per attività di ricerca e sviluppo, rese disponibili nell’ambito di rapporti tra imprese, mentre non si estende ad apparecchiature che possono essere utilizzate anche in applicazioni commerciali, né a quelle progettate e immesse sul mercato per testare, validare o monitorare apparecchiature di ricerca e sviluppo o prototipi.
Sempre le F.A.Q. della Commissione europea (§ 3.15) riportano che le AEE che possono beneficiare dell’esclusione relativa alle attività di ricerca e sviluppo includono prodotti non finiti quali prototipi o campioni/test di AEE (tali prodotti fanno ancora parte del processo di sviluppo e pre-produzione e non sono commercializzati).
In termini analoghi si è espresso, nei pareri sopra richiamati, anche il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie, evidenziando che l’esclusione può trovare applicazione nei soli casi in cui le apparecchiature siano prodotte sulla base di specifiche richieste e non siano apparecchiature standard messe a disposizione sul mercato. Al contrario, qualora le apparecchiature, seppure destinate a finalità di ricerca e sviluppo, risultino presenti in cataloghi commerciali o siano configurabili come prodotti di serie, devono ritenersi incluse nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014.
2. L’immissione sul mercato
Ciò premesso, con riferimento all’immissione sul mercato, l’articolo 4, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 49/2014 la definisce come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale” e la successiva lettera q), del medesimo comma 1, definisce la “messa a disposizione” come: “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Tali definizioni discendono dalla Direttiva 2012/19/UE.
In tale contesto, a livello di normativa unionale, il Regolamento (UE) 2019/1020, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1) e 2), definisce l’immissione sul mercato come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione” e riporta che la messa a disposizione sul mercato è da intendersi come: “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
A questo riguardo, la Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) - La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 - nell’esplicitare il concetto di immissione sul mercato, riporta alcune casistiche in cui essa non si concretizza, ossia nel caso si tratti di un prodotto:
- “trasferito per la prova o la convalida di unità pre-produzione considerate ancora in fase di fabbricazione”;
- “esposto o utilizzato in condizioni controllate, in occasione di fiere, mostre o dimostrazioni, apponendo un cartello visibile che indichi chiaramente che il prodotto non può essere immesso sul mercato”;
- “presente nei magazzini del fabbricante o dell'importatore, ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso”.
Qualora l'AEE importata non rientri nella casistica di cui al precedente punto 1, occorre altresì verificare se, pur ricadendo nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, si configuri o meno un'ipotesi di immissione sul mercato ai sensi della normativa vigente.
...segue in allegato
Fonte: MASE
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