Interpello ambientale 10.06.2026
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 - chiarimenti in materia di trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari.
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari nell’ambito di un impianto da attivare presso una struttura sanitaria. In particolare, viene richiesto di chiarire:
1) nel caso in cui la gestione dell’impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari infettivi (EER 18 01 03*) sia affidata, in appalto, al fornitore, il soggetto usufruttuario della deroga dall’autorizzazione è l’Azienda Ospedaliera/sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?
2) la deroga dall’autorizzazione di gestione di un impianto di sterilizzazione cioè, di trattamento di rifiuti pericolosi, include anche la deroga dall’applicazione della Parte II del d.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza Ambientale?
3) nel caso in cui la deroga dall’applicazione della Parte II del d.lgs. 152/2006 non sia applicabile, il soggetto obbligato alla richiesta di V.I.A. e, nel caso, di V.INC.A. è l’Azienda Ospedaliera/sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?
4) in ragione del fatto che l’art. 7 del DPR 254/2003 non offre chiarezza sulla diversità tra “gestione diretta” degli impianti di sterilizzazione in situ, e “gestione appaltata” dei medesimi impianti a soggetti terzi si chiede di chiarire: se l’individuazione dei vari soggetti e correlate responsabilità debba seguire il disposto dell’art. 183 richiamato ovvero se il fatto che l’impianto di sterilizzazione sia in situ comporti, altresì, che l’individuazione della responsabilità complessiva della sua gestione ricada sull’Ente appaltante (azienda ospedaliera).
5) considerata la risposta in merito al quesito sull’individuazione del nuovo produttore dei rifiuti urbani, ex lege, generati dall’impianto di sterilizzazione (punto 4) e considerata l’assenza di condizionamenti nelle modalità di smaltimento successive chiarire se detti rifiuti siano assoggettabili a TARI ovvero alla mera tariffa economica dell’impianto di smaltimento autorizzato cui saranno destinati.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere fornito da ISPRA, richiesto con la nota prot. n. 238741 del 16 dicembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 74256 del 7 aprile 2026, si rappresenta quanto segue.
In relazione alla gestione dei rifiuti sanitari viene in evidenza la specifica disciplina contenuta al D.P.R. n. 254 del 2003 che disciplina la gestione dei suddetti rifiuti allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
In particolare, con riferimento al primo quesito posto dall’Istante, occorre richiamare quanto previsto all’articolo 7 del citato D.P.R., che nel prevedere, al comma 1, che la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debba essere effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (disciplina ora prevista dagli articoli 208 e seguenti del d.lgs. 152/2006), al comma 2 esclude tale obbligo per gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria a condizione che negli stessi vengano trattati esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura ovvero prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente alla medesima collegate.
Tale disposizione, nell’individuare una deroga al regime autorizzativo, fa riferimento esclusivamente all’impianto di sterilizzazione, indipendentemente dalla titolarità dello stesso.
Laddove invece non ricorrono le condizioni previste al citato comma 2 dell’articolo 7 trova applicazione l’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, che definisce i criteri per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e prevede, al comma 1, che “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”.
In altre parole, dalle disposizioni emerge che l’onere per la richiesta di autorizzazione ovvero per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione della deroga ricade su chi intende realizzare e gestire l’impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Nell’ambito di un rapporto contrattuale tra più parti, il soggetto tenuto ai suddetti oneri dovrà essere individuato, caso per caso, dalla disamina degli obblighi che le parti si sono date nell’istituto negoziale.
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