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Dlgs n. 81/2026: Sanzioni Produzione e commercio sostanze ozono lesive /  gas a effetto serra

Dlgs n. 81/2026: Sanzioni Produzione e commercio sostanze ozono lesive /  gas a effetto serra

Dlgs n. 81/2026: Sanzioni Produzione e commercio sostanze ozono lesive /  gas a effetto serra

ID 26257 | 19 Maggio 2026 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n. 113 del 18 maggio 2026, il Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ed in vigore dal 02 giugno 2026.

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81 definisce all’articolo 4 e 5 la disciplina sanzionatoria per la produzione e il commercio abusivi rispettivamente delle sostanze ozono lesive (allo stato puro o sotto forma di miscele) e dei gas fluorurati a effetto serra.

Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81

Art. 4. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a) , del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b) , di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5. Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a) , del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

L’esercizio abusivo si può configurare:

Per le sostanze ozono‑lesive (art. 4; regolamento (UE) 2024/590):

- in assenza di autorizzazione/deroga prevista dal regolamento (UE) 2024/590 o dalle norme nazionali di attuazione, per:

-- produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono (pure o in miscela);
-- produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o uso di prodotti/apparecchiature/parti che contengono tali sostanze o il cui funzionamento ne dipende.

- In violazione di divieti quantitativi/qualitativi, condizioni d’uso o requisiti tecnici (es. divieti generalizzati salvo specifiche deroghe, requisiti di contenimento/recupero, controlli di perdite, marcatura/etichettatura).

- In carenza o falsità di titoli abilitativi (es. autorizzazioni o deroghe ottenute irregolarmente o decadute), o in difetto di registrazioni/quote ove previste.

- In difetto degli obblighi di tracciabilità e informazione (es. mancanza di documentazione che attesti natura della sostanza/miscela, destinazione, autorizzazioni applicabili).

Eccezione espressa: restano leciti i prodotti utilizzati nel settore agricolo “già autorizzati” dalla normativa UE/nazionale vigente; al di fuori di tale perimetro, la condotta è abusiva nello stesso ambito materiale.

Per i gas fluorurati a effetto serra (art. 5; regolamento (UE) 2024/573):

- Produzione, importazione, esportazione di F‑gas (puri o in miscela) o di prodotti/apparecchiature/parti che li contengono o ne dipendono, in assenza dei presupposti previsti (es. divieti di produzione/import per talune categorie, sistemi di quote o di registrazione, condizioni tecniche), integra l’“abusività”.

- Immissione sul mercato, uso o rilascio degli stessi in violazione di:
-- divieti di immissione sul mercato per specifiche tipologie/settori o per taluni GWP/alternative obbligatorie;
-- requisiti di etichettatura, tracciabilità, certificazione operatori e installatori;
-- obblighi di recupero, contenimento, manutenzione e prevenzione perdite.

- Mancata o irregolare partecipazione ai sistemi di quote/cap (ove applicabili), uso di quote non valide, o elusione dei meccanismi di controllo alle frontiere.

- Documentazione carente o non veritiera su natura, quantità, GWP, contenuto di F‑gas nei prodotti/apparecchiature.

Regime sanzionatorio

Tabella - Regime sanzionatorio

Regime sanzionatorio

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