Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209 / Consolidato 2005
ID 9254 | 11.10.2019
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodif...
L'oggetto del presente documento è costituito dagli appalti pubblici per il riscaldamento ad acqua. Ai fini dei criteri in esame, il gruppo di prodotti "riscaldamento ad acqua" comprende i prodotti usati per generare calore e facenti parte di un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, dove l'acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza. Il funzionamento del generatore di calore può basarsi su vari processi e tecnologie, quali:
- combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi;
- combustione di biomassa gassosa, liquida o solida;
- uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
- cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore refluo;
- cogenerazione (generazione simultanea in un processo unico di calore ed energia elettrica);
- energia solare (ausiliaria).
La potenza termica massima degli apparecchi di riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW.
Gli apparecchi di riscaldamento misti rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo di prodotti in oggetto, a condizione che la loro funzione primaria sia l'erogazione di calore per il riscaldamento d'ambiente.
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti:
- gli apparecchi di riscaldamento la cui funzione primaria è l'erogazione di acqua calda potabile o per usi sanitari;
- gli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
- gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
- gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente che riuniscono sia il riscaldamento indiretto per mezzo di un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, sia il riscaldamento diretto per mezzo dell'emissione diretta di calore nella stanza o nell'ambiente in cui sono installati.
Benché non sia affermato esplicitamente nelle precedenti definizioni, è possibile che il circolatore sia parte integrante dell'apparecchio di riscaldamento. Per gli apparecchi di riscaldamento più grandi solitamente il circolatore è fornito a parte e, pertanto, esula dal presente ambito di applicazione. La potenza termica massima degli apparecchi di riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW.
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Fonte: CE
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