Decisione (UE) 2017/1508

Decisione (UE) 2017/1508: documenti di riferimento settoriali EMAS produzione cibi e bevande
Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al ...
ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022
Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata 2022.
Gran parte dei condizionatori, degli impianti per la refrigerazione e delle pompe di calore esistenti funzionano con prodotti refrigeranti sintetici.
Tra questi vi sono in particolare le sostanze stabili nell’aria responsabili del riscaldamento globale del clima (p. es. i fluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), per i quali l’impiego come prodotti refrigeranti rappresenta il principale campo d’applicazione su scala mondiale), ma anche quantità significative di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (p. es. clorofluorocarburi completamente e parzialmente alogenati [CFC e HCFC]) negli impianti più datati.
A causa del loro impatto ambientale, tali sostanze sono state disciplinate a livello internazionale dal Protocollo di Montreal (1987) e dall’Accordo di Parigi (2015).
L’estensione del Protocollo di Montreal del 2016 (il cosiddetto emendamento di Kigali), ratificato dalla Svizzera nel 2018, stabilisce in particolare che tutte le parti riducano progressivamente la produzione e il consumo di HFC.
In Svizzera il 30 aprile 2003, con la modifica dell’allora vigente ordinanza sulle sostanze (Osost), il Consiglio federale sanciva anche nuovi obblighi per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono rilasciate da apparecchi e impianti. Veniva poi affidato all’Ufficio federale dell’ambiente UFAM (all’epoca Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP) l’incarico di emanare raccomandazioni sullo stato della tecnica, sul controllo della tenuta stagna e sul registro di manutenzione.
Nell’ambito del riassetto della normativa sulle sostanze chimiche, nel 2005 tali adeguamenti sono stati recepiti senza modifiche nell’allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).
In collaborazione con i rappresentanti dell’Amministrazione federale, delle autorità cantonali e dei settori interessati, l’UFAM ha formulato raccomandazioni sullo stato della tecnica, sul controllo della tenuta stagna e sul registro di manutenzione, pubblicandole per la prima volta nel 2004 sotto forma di istruzioni.
L’ultima edizione, pubblicata ora sotto forma di aiuto all’esecuzione, tiene conto degli adeguamenti dell’obbligo di notifica (all. 2.10 numero 5.1 ORRPChim) entrati in vigore il 1° aprile 2022 e contiene aggiornamenti che considerano l’evoluzione dello stato della tecnica. Paul Steffen, direttore supplente Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
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in allegato
Ufficio federale dell’ambiente UFAM 2022
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Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al ...
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