Regolamento delegato (UE) 2021/1416
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ID 15729 | 11.02.2022 / Deliberazione allegata
Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 - Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo (riguardanti le categorie 1, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10 - In vigore dal 15 Marzo 2022)
Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione)
1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.
Articolo 2 (Periodo transitorio)
Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore di cui all’articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.
Articolo 3 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.
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