Decreto 31 dicembre 2018
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ID 16494 | 26.04.2022 / In allegato Circolare n. 4/2022
OGGETTO: Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99
A seguito di richieste inviate da alcune Sezioni Regionali inerenti quanto in oggetto, il Comitato nazionale si è più volte espresso1 ribadendo che l'attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 - non regolamentati da disposizioni normative - ha carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente.
Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ritiene opportuno chiarire ulteriormente che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
Per quanto sopra, le circolari del Comitato nazionale prot. n. 661 del 19/04/2005 e prot. n.6 del 29/06/2020, sono sostituite dalla presente.
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Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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