Autorizzazioni End of Waste ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006
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Autorizzazioni EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006
Update 06.06.2020
Richiesta di parere inerente alla produzione di gessi di defecazione (prodotto) da fanghi di depurazione (rifiuto).
Quesito MATTM n. 07 2018, settembre. Autorizzazioni EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006.
Con nota 11214 del 5 aprile 2018, codesta Provincia ha richiesto chiarimenti alla scrivente Direzione in merito alle procedure amministrative applicabili alla richiesta di autorizzazione presentata dalla società xxxxxx. per la produzione di gessi di defecazione dal trattamento dei fanghi di depurazione.
Codesta Provincia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, la quale esclude che la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) possa avvenire tramite autorizzazioni delle autorità locali recanti criteri End of Waste ex art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 in assenza di criteri specifici adottati a livello comunitario o nazionale, ha fatto presente alla società l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione richiesta.
Poiché a tale diniego la società ha replicato che i gessi di defecazione sono disciplinati dal decreto legislativo 75/2010 concertato con il Ministero dell’Ambiente e che similmente nel medesimo decreto sono disciplinati altri prodotti fertilizzanti derivanti da rifiuti quali gli ammendanti compostati, codesta Provincia chiede un parere circa la facoltà delle autorità locali di rilascio di autorizzazioni caso per caso, alla luce della predetta sentenza del Consiglio di Stato.
A tal riguardo si rappresenta quanto segue.
Innanzitutto occorre premettere che la questione della possibilità del rilascio di autorizzazioni End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) caso per caso da parte delle autorità locali è stata debitamente affrontata nella nuova direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE. Nel nuovo articolo 6 paragrafo 4, infatti, è espressamente stabilita la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso. Tale paragrafo della nuova direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE, così recita:
“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.”
In secondo luogo occorre precisare che, nel caso di specie, poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante “gesso di defecazione” sono già state normate a livello nazionale con il decreto legislativo 75/2010, l’autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione che la Provincia è chiamata a rilasciare non consiste in una autorizzazione End of Waste caso per caso. Pertanto, l’operazione in questione consiste in una attività di recupero di rifiuti che, come tale, necessita di una procedura di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/06 e non in una autorizzazione ai sensi dell’articolo 184 ter del medesimo decreto. Infatti la Provincia deve verificare che la procedura di recupero avvenga in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010 in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto ottenuto. E’ inoltre nella facoltà della Provincia dettare ulteriori specifiche o prescrizioni se le condizioni del caso lo richiedono.
Il testo dell'Art. 184 ter del Dlgs. 152/06 di cui a seguire, è stato modificato dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (GU n.207 del 04-09-2019) convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128 (GU n.257 del 02-11-2019).
Articolo 184-ter D. Lgs. 152/2006 - Cessazione della qualifica di rifiuto
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Fonte: MATTM
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