L'AUA: Autorizzazione Unica Ambientale
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L'AUA: Autorizzazione Unica Ambientale
ID 8699 | 07.07.2019
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente:
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
2. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99);
3. autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
4. autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
5. comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447);
6. comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
7. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152).
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati è obbligatorio richiedere l'AUA.
L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, è inviata al SUAP competente che la trasmette immediatamente e in modalità telematica alla Provincia di Taranto e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (articolo 4, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Ogni successiva comunicazione tra la Provincia e il gestore avviene tramite il SUAP competente.
La durata dell'AUA è di 15 anni dalla data di rilascio dal provvedimento del SUAP e per il rinnovo deve essere presentata istanza al medesimo SUAP entro 6 mesi dalla data di scadenza.
Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giugno 2015).
Come indicato all’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013 la disciplina di AUA si applica:
- alle PMI (micro, piccole e medie imprese);
- agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
non si applica:
- ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006).
L’AUA, in riferimento alle attività soggette a VIA, può essere richiesta se l’atto finale di valutazione non include gli altri atti di assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.
Inoltre nei casi in cui si proceda alla verifica di assoggettabilità, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente abbia valutato di non sottoporre i relativi progetti a VIA (come definito nell’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 59/2013).
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale AUA
All’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 è riportata la procedura per il rilascio dell’AUA che viene descritta di seguito:
Soggetto | Oggetto | Procedura |
Gestore | Presentazione della domanda alla SUAP |
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle |
SUAP | Trasmissione e verifica domanda all’autorità competente e agli altri entri coinvolti | SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. |
Autorità competente | Richiesta integrazioni al gestore tramite il SUAP | Qualora l’autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Il SUAP deve richiedere al gestore di integrare la documentazione presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni di richiesta di integrazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. In caso di richiesta di integrazioni, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti e, se l’impresa non produce la documentazione richiesta entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata. Il gestore ha la possibilità di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. |
SUAP | Convocazione conferenza dei servizi | A questo punto il regolamento prevede che: a) se l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale. b) se l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP (salvo quanto previsto al comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 che prevede la convocazione dal parte della Provincia), indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi. In tale caso, l’autorità competente adotta l’Autorizzazione Unica Ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione in occasione della conferenza di servizi, entro il termine di 150 giorni dal ricevimento della domanda. In entrambi i casi l’autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell’ambito della conferenza di servizi. |
Autorità competente | Adozione provvedimento di AUA Trasmissione del provvedimento al SUAP |
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SUAP | Rilascio AUA | |
SUAP | Trasmissione domanda all’autorità competente | a) Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. |
Autorità competente | Convocazione conferenza dei servizi Adozione provvedimento Trasmissione provvedimento al SUAP |
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SUAP | Rilascio AUA | |
Autorità competente | Comunicazioni tramite SUAP | L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale. |
SUAP | Disponibilità delle informazioni |
Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
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Collegati
Circolare MATTM Prot. n. 0049801 del 7 novembre 2013
D.M. 18 aprile 2005
Decreto 8 maggio 2015
TUA | Testo Unico Ambiente
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
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Linee guida AUA 2013.pdf Confindustria 2013 |
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