Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




L'AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

ID 8688 | | Visite: 18780 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/8688

AUA   Autorizzazione Unica Ambientale

L'AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

ID 8699 | 07.07.2019

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente:

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);

2. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99);

3. autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);

4. autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);

5. comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447);

6. comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);

7. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152).

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati è obbligatorio richiedere l'AUA.

L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, è inviata al SUAP competente che la trasmette immediatamente e in modalità telematica alla Provincia di Taranto e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (articolo 4, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

Ogni successiva comunicazione tra la Provincia e il gestore avviene tramite il SUAP competente.

La durata dell'AUA è di 15 anni dalla data di rilascio dal provvedimento del SUAP e per il rinnovo deve essere presentata istanza al medesimo SUAP entro 6 mesi dalla data di scadenza.

Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giugno 2015).

Come indicato all’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013 la disciplina di AUA si applica:

- alle PMI (micro, piccole e medie imprese);

PMI

- agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Impianto soggetto AUA

non si applica:

- ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006).

L’AUA, in riferimento alle attività soggette a VIA, può essere richiesta se l’atto finale di valutazione non include gli altri atti di assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.

Inoltre nei casi in cui si proceda alla verifica di assoggettabilità, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente abbia valutato di non sottoporre i relativi progetti a VIA (come definito nell’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 59/2013).

Procedura  per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale AUA

All’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 è riportata la procedura per il rilascio dell’AUA che viene descritta di seguito:

Soggetto Oggetto Procedura
Gestore Presentazione della domanda alla SUAP

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle
altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e
autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP.

SUAP Trasmissione e verifica domanda all’autorità competente e agli altri entri coinvolti SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita'
telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con
l'autorita' competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e
autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
Autorità competente Richiesta integrazioni al gestore tramite il SUAP Qualora l’autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Il SUAP deve richiedere al gestore di integrare la documentazione presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni di richiesta di integrazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.
In caso di richiesta di integrazioni, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti e, se l’impresa non produce la documentazione richiesta entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata.
Il gestore ha la possibilità di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
SUAP Convocazione conferenza dei servizi A questo punto il regolamento prevede che:
a) se l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e  nei casi previsti dalle normative regionali e di settore  che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale.
b) se l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP (salvo quanto previsto al comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 che prevede la convocazione dal parte della Provincia), indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi. In tale caso, l’autorità competente adotta l’Autorizzazione Unica Ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione in occasione della conferenza di servizi, entro il termine di 150 giorni  dal  ricevimento  della  domanda. In entrambi i casi l’autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell’ambito della conferenza di servizi.
Autorità competente Adozione provvedimento di AUA
Trasmissione del provvedimento al SUAP
SUAP Rilascio AUA
SUAP Trasmissione domanda all’autorità competente a) Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
Autorità competente Convocazione conferenza dei servizi
Adozione provvedimento
Trasmissione provvedimento al SUAP
SUAP Rilascio AUA
Autorità competente Comunicazioni tramite SUAP L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore  tramite il SUAP e mette a disposizione  del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.
SUAP Disponibilità delle informazioni

Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Linee guida AUA 2013.pdf
Confindustria 2013
329 kB 271

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente AUA

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 110

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 171

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 124

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 264

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 154

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 221

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto

Più letti Ambiente