VAS - VIA | Specifiche tecniche e modulistica
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VAS - VIA | Specifiche tecniche e modulistica 2018
Raccolta Documenti 02.11.2018
In allegato specifiche tecniche e modulistica procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in formato .doc/pdf.
Vedi Specifiche tecniche/modustica aggiornate VAS - VIA | Specifiche tecniche e modulistica 2022
Art. 11 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale e' pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorita' competente, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
3. L'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorita' competente.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.
10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente. 12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito web.
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Dettaglio Specifiche tecniche e modulistica allegata:
01. Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
02. Struttura Elenco elaborati
03. Programma per la Generazione dell'Elenco elaborati precompilato (GELAB)
04. Programma per la generazione dei codici alfanumerici di verifica dell'integrità (MD5)
05. Struttura dati territoriali georiferiti in formato SHP
06. Guida alla compilazione dei metadati di dati territoriali georiferiti
07. Format metadati per i dati territoriali georiferiti
08. Istanza di verifica di assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.)
09. Istanza di Valutazione Ambientale strategica - Fase di Scoping (art.13 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.)
10. Avvio consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - VAS (artt.13 comma 5 e 14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.)
11. Avviso al pubblico - VAS (art.14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.)
12. Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
13. Richiesta di valutazione preliminare (art.6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
14. Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
15. Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) - Impianti eolici
16. Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
17. Richiesta di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Art.21 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
18. Istanza di VIA (art.23 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
19. Avviso al pubblico - VIA (art.24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
20. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
21. Avviso al pubblico - Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
22. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
23. Estratto del provvedimento di VIA da pubblicare in GU (per i procedimenti di VIA avviati prima del 16 maggio 2017)
24. Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
25. Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006)
26. Avviso al pubblico - VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.183 del D.Lgs.163/2006)
27. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (valore delle opere e pagamento oneri istruttori) - VIA Legge Obiettivo
28. Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)
29. Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)[/alert]
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Fonte: MATTM
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