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Direttore Tecnico Impianti Rifiuti / Note e Modello nomina

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Direttore Tecnico Impianti Rifiuti

Direttore Tecnico Impianti Rifiuti / Note e Modello nomina

ID 19200 | 13.03.2023 / In allegato Modello .doc e nota completa

Il Direttore Tecnico Impianti Rifiuti (DT o DTIR) è una figura professionale individuata dalla Circolare MATTM Prot. 00001121 del 21.01.2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi). 

La Circolare MATTM Prot. 00001121 del 21.01.2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prevede, che, in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato (p. 6).

Il direttore tecnico dovrà essere presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

Tale figura non coincide, in generale, con il Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti previsto dal Decreto 3 giugno 2014, n. 120, sia per i compiti, che per la raccomandazione alla disponibilità in presenza.

Occorrerà effettuare una nomina e formazione adeguata.

- Modello nomina (in allegato modello .doc)
- Formazione mirata alla gestione e prevenzioni dai rischi (non normata)

Il Direttore Tecnico Impianti Rifiuti deve gestire correttamente un impianto di stoccaggio rifiuti, sia dal punto di vista della conoscenza delle normative vigenti, sia dal punto di vista della gestione quotidiana delle operazioni, garantire la sicurezza, gestire i flussi in ingresso e in uscita dall’impianto, monitorare le operazioni e, soprattutto, assumersi la responsabilità che tutto sia fatto a norma di legge.

Il Direttore Tecnico Impianti Rifiuti si occupa anche delle operazioni legate alla creazione e all’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno Rifiuti per impianti di stoccaggio e trattamento.

Estratto norme

Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Responsabile tecnico
...
Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1. 

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico. 

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13. 

5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. 

6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi.

Circolare MATTM 21.01.2019  - Piano emergenza interno rifiuti
...

6. Modalità di gestione

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.

Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

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