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Disciplina gestione terre e rocce da scavo: nuovo Decreto previsione PNRR 3

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Disciplina semplificata gestione terre e rocce da scavo

Disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo /  Nuovo Decreto in accordo DL 13/2023 - PNRR 3

ID 19069 | 26.02.2023 / In allegato

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 (PNRR 3) prevede all'Art. 48 l'emanazione di un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. 

Tale Decreto abrogherà il precedente D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 / Previsione abrogazione

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU n.183 del 07.08.2017)

Il nuovo Decreto dovrà essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione:

- termine ultimo della Legge di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 1320 Aprile 2023
- emanazione decreto disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo entro: 20 Ottobre 2023 (previsione)

Il Decreto di semplificazione per gestione delle terre e delle rocce da scavo dovrà fare riferimento a:

Disciplina semplificata gestione terre e rocce da scavo   Schema 1

Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13

Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante,  e  il  cui  scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di  produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato  direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla  normale pratica industriale;

d) l'ulteriore  utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi  negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono  essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o  quantitativi  da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti  e  non  rifiuti  garantendo  un  elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute  umana  favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse  naturale dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi  industriale.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu'  decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 185, (Esclusioni dall'ambito di applicazione)  

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato  escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne'mettono in pericolo la salute umana;

Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13DL PNRR 3

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

(GU n.47 del 24.02.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023

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