Strategia italiana per il mare
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Strategia italiana per il mare
ID 12944 | 08.03.2021 / Documento completo in allegato
La consapevolezza che le pressioni sulle risorse marine sono spesso troppo elevate e l’esigenza di ridurne gli impatti ha portato il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea ad emanare la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino (Marine Strategy Framework Directive - MSFD).
Entrata in vigore nel 2008 e recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010, la Direttiva è uno strumento innovativo per la protezione dei mari poiché costituisce il primo contesto normativo vincolante per gli Stati Membri a considerare l’ambiente marino in un’ottica sistemica.
Per prevenirne il degrado e ripristinare gli ecosistemi danneggiati, ogni Paese deve infatti sviluppare la propria strategia, mettendo in atto le misure necessarie a conseguire (o mantenere) un buono stato ambientale entro il 2020. Per buono stato ambientale s’intende lo stato degli ambienti marini che consenta di preservare la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi attraverso l’utilizzo sostenibile dell’ambiente marino.
La Direttiva europea sulla strategia marina
Nel corso di questi ultimi decenni è emersa la consapevolezza che “le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate” e che quindi si manifesta “l’esigenza di ridurre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti”. D’altra parte, “l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi”.
Per far fronte a tali esigenze il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010.
La Direttiva si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione Europea.
La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, “Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di misure”.
La Direttiva ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un’ulteriore suddivisione individuando delle sotto-regioni.
Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni:
b) il mar Adriatico e
c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.
Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfontaliera dell’ambiente marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite sane e produttive è indispensabile che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi internazionali.
La Direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina che si basi su una valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi ambientali e sull’istituzione di programmi di monitoraggio.
Immagine - Buono Stato ambientale
Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Tali misure devono essere elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale.
Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha sviluppato 11 descrittori che descrivono l’ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato raggiunto.
11 descrittori Ecosistema
Gli 11 descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva 2008/56/CE sono indicati nella Decisione (UE) 2017/848 della Commissione europea del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE.
Nel seguito sono elencate le definizioni degli 11 descrittori.
Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.
Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.
Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.
In attuazione degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 190/2010, l’Italia ha aggiornato i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali della Strategia Marina con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2019.
L’Art. 19 della Direttiva prevede che gli Stati membri coinvolgano il pubblico e tutti i portatori di interesse attraverso consultazioni pubbliche, di cui l’ultima effettuata nel 2016 (30 settembre 2016 /31 ottobre 2016).
Il percorso di attuazione della strategia marina in Italia
Con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente marino e contemporaneamente garantire la sostenibilità delle attività umane legate agli usi del mare, il percorso di attuazione della Direttiva 2008/56/CE sulla Strategia Marina rappresenta ad oggi il maggior impegno sostenuto dal Ministero dell’Ambiente in termini di governance, competenze e risorse economiche dedicate. Il percorso è coordinato dal Ministero dell’Ambiente e vede il coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali, nonché delle ARPA e di numerosi altri soggetti per gli aspetti tecnico/scientifici e le ricadute socio-economiche.
Il D.Lgs. 190/2010 ne individua le azioni e le fasi di attuazione:
Fase 1
E’ finalizzata a comprendere lo stato ambientale attuale del mare e a fissare gli obiettivi di miglioramento. La Valutazione iniziale prevede un’analisi - in base ai dati esistenti - delle caratteristiche e dello stato dell’ambiente marino, dei principali impatti legati al suo utilizzo e dei costi del suo degrado. La Determinazione dei requisiti del ‘Buono stato ambientale’ definisce (in base a 11 “descrittori”) le condizioni che consentono all’ecosistema marino di mantenere la propria “resilienza” ai cambiamenti dovuti all'attività umana. La Definizione dei traguardi ambientali fissa obiettivi e indicatori che orientano il percorso verso il conseguimento del buono stato ambientale. Sotto la guida del Ministero dell’Ambiente, i documenti prodotti a partire dal 2012 sono stati sottoposti a una consultazione pubblica (giugno/ottobre 2012), validati da parte dell’Unione Europea e approvati con decreto ministeriale. Uno degli aspetti più significativi della Strategia Marina nel nostro Paese è stata la creazione di una banca dati accessibile via internet, che contiene le informazioni e i dati provenienti dal lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti nella prima fase di attuazione. La raccolta e sistematizzazione di questo materiale ha costituito il punto di partenza per predisporre i Programmi di Monitoraggio.
Fase 2
I Programmi di Monitoraggio mirano a valutare in maniera continuativa lo stato dell’ambiente marino, integrando e armonizzando tutte le informazioni esistenti a livello regionale, nazionale e internazionale. Alla loro predisposizione hanno contribuito 8 gruppi di lavoro tematici. A ottobre 2014 l’Italia ha inviato i documenti elaborati alla Commissione Europea, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica effettuata tra giugno e luglio 2014.
Fase 3
Il raggiungimento (o mantenimento) del buono stato ambientale è affidato all’attuazione di un Programma di misure: azioni concrete e tecnicamente fattibili, elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale ed armonizzate con le misure già esistenti. Come previsto dalla norma, il programma di misure è stato sottoposto a Consultazione Pubblica il 30 settembre 2016; in seguito, gli esiti verranno comunicati alla Commissione Europea e ai Paesi che condividono con l’Italia la stessa regione marina.
Governance
Il coinvolgimento dei territori e delle parti sociali
Il Ministero dell’Ambiente è l’autorità competente e coordina le attività nell’ambito di un Comitato Tecnico a cui partecipano rappresentanti delle Regioni e Province autonome, degli Enti Locali (ANCI e UPI) e delle altre amministrazioni centrali (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali). Accanto al supporto tecnico/scientifico di ISPRA ed altri enti di ricerca, lo sforzo progressivo di mettere a sistema le conoscenze scientifiche, i dati e le informazioni esistenti e di armonizzare gli strumenti di monitoraggio, pianificazione e programmazione, vede un coinvolgimento progressivamente crescente delle dimensioni regionali e locali. L’Italia ha infatti scelto di attuare la propria strategia marina a livello di sottoregioni. In questa logica, a dicembre 2014 Il Ministero ha sottoscritto con le Regioni costiere italiane un Accordo per l’attuazione dei Programmi di monitoraggio a livello di sottoregioni: Mare Adriatico (Regioni Friuli Venezia - Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Puglia per il versante adriatico) Mar Ionio – Mediterraneo Centrale (Regioni Siciliana, Calabria, Basilicata e Puglia per il versante ionico) Mediterraneo Occidentale (Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, versante tirrenico di Basilicata, Calabria e Sicilia). I programmi di monitoraggio verranno attuati attraverso specifiche convenzioni tra Ministero e le tre ARPA individuate come capofila in rappresentanza delle Agenzie costiere: Liguria per Mediterraneo occidentale, Emilia Romagna per il mar Adriatico, Calabria per il Mediterraneo centrale e mar Ionio.
Coordinamento sovranazionale
Attuazione MSFD
La consapevolezza che le pressioni sulle risorse marine sono spesso troppo elevate e l’esigenza di ridurne gli impatti ha portato il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea ad emanare la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino (Marine Strategy Framework Directive - MSFD).
Entrata in vigore nel 2008 e recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010, la Direttiva è uno strumento innovativo per la protezione dei mari poiché costituisce il primo contesto normativo vincolante per gli Stati Membri a considerare l’ambiente marino in un’ottica sistemica. Per prevenirne il degrado e ripristinare gli ecosistemi danneggiati, ogni Paese deve infatti sviluppare la propria strategia, mettendo in atto le misure necessarie a conseguire (o mantenere) un buono stato ambientale entro il 2020. Per buono stato ambientale s’intende lo stato degli ambienti marini che consenta di preservare la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi attraverso l’utilizzo sostenibile dell’ambiente marino.
Ai sensi dell’artt. 4 e 5 del D.Lgs. 190/2010 il Ministero dell’Ambiente esercita la funzione di Autorità competente per le attività prevista dal D.Lgs. 190/2010 e si avvale di un apposito Comitato tecnico i cui membri sono nominati dal Ministero previa designazione da parte di ciascuna delle Amministrazioni e associazioni interessate. Attualmente sono 36 i membri nominati in rappresentanza di 9 amministrazioni centrali (incluso l’Ambiente), del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascuna Regione e provincia autonoma nonché dell’ANCI e dell’UPI. Successivamente al primo decreto GAB-DEC-160 del 21 ottobre 2011, a firma del Ministro pro- tempore, relativo alla istituzione dei Comitato di cui trattasi, si sono succeduti svariati decreti a firma Direttore Generale, con i quali si è provveduto a sostituire i componenti come indicati dalle Amministrazioni interessate.
L’attuazione del D.Lgs. 190/2010, di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy framework Directive, MSFD), prevede le seguenti fasi:
- La determinazione dei requisiti del Buono Stato Ambientale (Good Environmental Status - GES), sulla base di 11 Descrittori qualitativi dell’ambiente marino (riportati nell’Allegato 1 della Direttiva MSFD) che fanno riferimento a molteplici aspetti degli ecosistemi marini, tra cui la biodiversità, l’inquinamento, l’impatto delle attività produttive;
- La definizione dei Traguardi ambientali, fondamentali per rilevare i progressi nel processo di conseguimento del buono stato ambientale;
- L’elaborazione dei Programmi di Monitoraggio coordinati, finalizzati a valutare in maniera continua lo stato dell’ambiente marino per stimare l’eventuale divario rispetto al buono stato ambientale definito o il suo mantenimento nel tempo. I criteri per la definizione del monitoraggio dei mari italiani sono stati quelli di colmare i gap conoscitivi in funzione dei GES e dei traguardi ambientali precedentemente definiti, raccordandosi alle attività di monitoraggio svolte ai sensi di altre normative e/o accordi internazionali;
- L’elaborazione dei Programmi di Misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale dove per misura qualsiasi azione a livello nazionale, regionale, unionale o internazionale che contribuisca al raggiungimento del GES. Secondo le indicazioni della Commissione Europea, il Programma deve essere costituito da misure concrete di carattere tecnico, legislativo, finanziario o politico che tengano conto delle conseguenze socio economiche ad esse associabili e degli eventuali effetti ambientali cumulativi;
Questo processo per fasi si ripete ogni sei anni per ogni regione o sotto regione marina individuate dalla direttiva MSFD e recepite in Italia tramite il D.Lgs. 190/2010. L’Italia ricade nella regione Mare Mediterraneo suddiviso nelle sottoregioni: Mare Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mare Mediterraneo centrale.
[...] Segue in allegato
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
Collegati
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
Decisione (UE) 2017/848
Decreto 15 febbraio 2019 | Strategia italiana del mare definizione traguardi
Decreto 2 febbraio 2021
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