Dichiarazione di conformità combustibile solido secondario (EoW)
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Dichiarazione di conformità combustibile solido secondario (EoW)
ID 12827 | 12.02.2021 / Modulo DdC in formato .doc
Modulo di dichiarazione di conformità (DCC), di cui all’allegato 4 del Decreto 14 febbraio 2013 n. 22, che il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS), attestante il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 (GU n.62 del 14.03.2013).
Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.
Art. 8. Dichiarazione di conformità
1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica:
a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente regolamento;
c) i dati identificativi dell’utilizzatore del CSS-Combustibile;
d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.
2. All’esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’Allegato 4. Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.
3. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359.
4. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste alla Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto di cui all’articolo 5, la cui durata deve essere concordata con l’autorità competente, il produttore verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza settimanale all’autorità competente. La relazione è conservata dal produttore per tre anni dalla data dell’emissione della stessa e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.
6. Successivamente alla messa a regime dell’impianto di cui all’articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, unicamente con riferimento a ciascun lotto. In attesa dell’effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento a uno o più sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti del comma 2. L’eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto.
7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformità, il produttore ne dà immediata comunicazione all’autorità competente che può richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui al comma 5
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