Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Dichiarazione di conformità combustibile solido secondario (EoW)

ID 12827 | | Visite: 4221 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/12827

DDC CSS EoW

Dichiarazione di conformità combustibile solido secondario (EoW)

ID 12827 | 12.02.2021 / Modulo DdC in formato .doc

Modulo di dichiarazione di conformità (DCC), di cui all’allegato 4 del Decreto 14 febbraio 2013 n. 22, che  il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS), attestante il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 (GU n.62 del 14.03.2013).

Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.

Decreto 14 febbraio 2013 n. 22

Art. 8. Dichiarazione di conformità

1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica:
a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente regolamento;
c) i dati identificativi dell’utilizzatore del CSS-Combustibile;
d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.
2. All’esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’Allegato 4. Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.
3. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359.
4. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste alla Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto di cui all’articolo 5, la cui durata deve essere concordata con l’autorità competente, il produttore verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza settimanale all’autorità competente. La relazione è conservata dal produttore per tre anni dalla data dell’emissione della stessa e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.
6. Successivamente alla messa a regime dell’impianto di cui all’articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, unicamente con riferimento a ciascun lotto. In attesa dell’effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento a uno o più sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti del comma 2. L’eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto.
7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformità, il produttore ne dà immediata comunicazione all’autorità competente che può richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui al comma 5

...

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 65

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 129

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 100

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 202

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 129

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 195

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto
Nov 06, 2024 170

Circolare n. 47/2024/GAS

Circolare n. 47/2024/GAS / Apertura portale gasivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 14 novembre 2024 ID 22881 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale - di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre… Leggi tutto

Più letti Ambiente