Vademecum rifiuti oli usati
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Vademecum rifiuti oli usati
ID 12252 | 22.12.2020 / Documento di lavoro completo in allegato
Il presente elaborato analizza la disciplina propria degli usati “oli usati”, definiti come qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.
Nella definizione di oli usati rientrano anche le cosiddette “miscele oleose”, si tratta di composti usati, fluidi o liquidi, solo parzialmente formati da olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.
Gli oli usati, siano essi di derivazione urbana (provenienti dal cambio di olio effettuato direttamente dai cittadini) o speciale (proveniente da usi professionali) sono rifiuti pericolosi e debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all’ambiente.
Per questo è vietato:
- qualsiasi scarico nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
- qualsiasi deposito e/o scarico che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di rifiuti risultanti dal trattamento degli oli usati;
- qualsiasi trattamento che provochi un inquinamento dell’aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
Gli oli esausti si possono dividere in tre categorie:
Per ogni tipo di olio si usano metodi diversi di ritiro e smaltimento.
Oli chiari e Oli scuri
Anche questi oli sono soltanto in parte biodegradabili e versati nelle fognature causano un inquinamento, in quanto riducono l'ossigeno disponibile per pesci e alghe. La loro combustione incontrollata inquina ugualmente generando emissioni e residui dannosi per l'ambiente.
Gli oli chiari provenienti delle industrie sono facilmente rigenerabile usando un processo di purificazione come il filtraggio e/o la centrifuga.
Gli oli scuri, come l'olio motore, sono particolarmente pericolosi in quanto contengono metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. Per il ritiro e lo smaltimento di questi oli esausti occorre chiuderli in contenitori stagni senza mischiarli con altri liquidi (fluidi antigelo, fluidi di trasmissione)
Oli esausti vegetali
La struttura degli Oli alimentari viene modificata dopo la frittura, l'olio viene ossidato e assorbe le sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. La densità degli Oli ossidati fa sì che l'olio galleggia sull'acqua delle fognature. Questo comportamento degli Oli esausti è causa di inquinamento ambientale. Il ritiro degli Oli esausti consente di riciclare l'olio per l'uso industriale, p.e. per la produzione di lubrificanti, bio-diesel, tensioattivi e saponi.
UNI/PdR 50:2018 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti - Linee guida per il processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione ed oleochimica.
La maggior parte della quantità di olio lubrificante usato raccolto viene inviato al recupero tramite processo di Rigenerazione. La rigenerazione consiste nell'ottenere nuove basi lubrificanti con le stesse caratteristiche delle basi ricavate dalla raffinazione del petrolio. Da un chilo e mezzo di olio usato si ottiene un chilo di olio base. Ma dalla rigenerazione si ottengono anche altri prodotti petroliferi quali il gasolio, l'olio combustibile ed il bitume.
Quando l'olio raccolto è riutilizzabile, ma non rigenerabile, è sottoposto al processo di combustione, prevalentemente eseguito nei cementifici, impianti in grado di sfruttarne il potere calorifico (circa 9.500 kCal/kg), nel rispetto dei limiti di legge sulle immissioni in atmosfera.
Gli oli usati che non possono essere né rigenerati né inviati alla combustione, perché presentano parametri fuori specifica, in alcuni casi vengono inviati ad impianti di trattamento, che attraverso dei processi fisici e/o chimici sono in grado di far rientrare le caratteristiche della frazione oleosa entro i limiti, per cui si può poi procedere al suo recupero inviandolo alla rigenerazione o alla combustione.
Nel caso in cui le caratteristiche dell'olio non consentano né la rigenerazione né la combustione né il trattamento, il prodotto viene inviato agli impianti di termodistruzione, dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni ancora più severi.
Normativa di riferimento
D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” (GU 15 febbraio 1992 n. 38 SO n. 28).
DM 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati” (GU n. 173 del 25 luglio 1996). Provvedimento abrogato dall'art. 280 D.Lgs 152/2006
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del 14 aprile 2006 SO n. 96)
Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013/2006/CE “Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti” (GU L 190 del 12 luglio 2006).
DM 3 giugno 2014 n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.” (GU n. 195 del 23 agosto 2014).
Definizione di olio usato
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Art. 183. Definizioni
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
Gestione degli oli usati
Gli oli usati raccolti debbono essere gestiti nel rispetto dell’ordine di priorità previsto all’articolo 179, comma 1, D.Lgs 152/2006, ovvero:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio (rigenerazione);
- recupero di altro tipo, per esempio termovalorizzazione per il recupero di energia;
- smaltimento.
La gerarchia stabilisce un ordine di priorità quale migliore opzione ambientale.
L’ 216-bis D.Lgs 152/2006, dispone che gli oli usati siano gestiti:
- in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti (operazione di riciclaggio)
- in via sussidiaria, nel caso in cui la rigenerazione fosse tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto sia della Parte II, titolo III-bis, D.Lgs 152/2006, (Aia, autorizzazione integrata ambientale) sia della Parte IV, titolo III-bis, D.Lgs 152/2006, (incenerimento e coincenerimento di rifiuti), artt. da 237-bis a 237-duovicies, sostitutivi del Dlgs 133/2005);
- in via residuale, qualora le precedenti modalità di trattamento non fossero tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite le operazioni di smaltimento previste nell’allegato B, Parte IV, D.Lgs 152/2006,. Infatti “è fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati” (articolo 3, comma 5, Dlgs 95/1992).
216-bis. Oli usati
(articolo introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. (comma così sostituito dall'art. 15, comma 8-quinquies, legge n. 116 del 2014)
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B della parte IV del presente decreto.
4. Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di prossimità.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell’articolo 12 del predetto regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell’esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT. (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera e), legge n. 35 del 2012)
[...omissis]
D.Lgs 95/1992 Norme relative alla eliminazione degli oli usati
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 “Norme relative alla eliminazione degli oli usati” è la fonte normativa principale per la raccolta e lo smaltimento degli oli usati sia di natura privata che industriale. Nello specifico, l’articolo 6, comma 1 recita:
“Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:
- stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
- non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
- cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati (oggi Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
- rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi all’eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.”
Si tratta di legislazione di carattere speciale che deroga a quanto previsto dalla disciplina generale sui rifiuti, tranne nel punto in cui dispone che “per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti” (Dlgs 95/1992 art. 1, comma 3).
Alcuni importanti articoli del D.Lgs 95/1992 sono stati abrogati dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 264, comma 1, lettera o, ovvero:
Art. 4 (competenze statali);
Art. 5 (autorizzazioni);
Art. 8 (registro degli oli usati);
Art. 12 (accessi e ispezioni);
Art. 14 (sanzioni);
Art. 15 (disposizioni transitorie e finali).
[...omissis]
BAT relative alla rigenerazione degli oli usati
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208/38 del 17.08.2018)
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
Le presenti migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:
- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
[...omissis]
Caratteristiche recipienti
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1
Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.4
I recipienti mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi.
[...omissis]
Rifiuti pericolosi: Trasporto in ADR
La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell’ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato.
Esempio Etichetta Olio esausto ADR
Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un’etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15 X 15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.
Ad esempio se la classificazione dell’olio esausto in ADR è associata all’ONU 3082(1), si ha:
Tecnicamente ciò avviene con metodi di analisi, ma per i casi in cui tali metodi possono essere difficoltosi e/o economicamente non sostenibili, l’ADR fornisce delle precisazioni:
2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.
2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente.
In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.
N.B. Qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d’imballaggio II.
Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l’ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, Gruppo di Imballaggio III.
Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2
(1) L’associazione ADR dovrà essere effettuata, di caso in caso, in accordo con quanto previsto dall’ADR per i rifiuti (equiparati a miscele).
...segue in allegato
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