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MATTM - MIT 06 Giugno 2018
Corrette modalità applicative enunciate nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di recepimento della direttiva 2000/59/CE, inerente agli “impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”, in riferimento alla disciplina del conferimento dei residui del carico da parte delle navi.
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OGGETTO: Conferimento dei residui del carico da parte delle navi agli impianti portuali di raccolta.
In particolare, è stato richiesto se l’eccezione, prevista dall’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/59/CE, al conferimento obbligatorio dei rifiuti prodotti dalle navi, basata sulla dimostrata “sufficiente capacità di stoccaggio … fino al successivo porto di conferimento”, possa essere estesa anche al contesto dell’adempimento del conferimento dei residui del carico.
Quanto sopra nel presupposto che l’art. 10 della Direttiva comunitaria, che contiene un richiamo alla garanzia che il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario deve offrire affinché “…i residui del carico siano conferiti ad un impianto di raccolta dei rifiuti in base alle disposizioni della MARPOL 73/78”, non sembrerebbe prevedere l’obbligo di conferire i residui del carico prima della partenza della nave dal porto, come, invece, è espressamente previsto per i rifiuti all’art. 7 della medesima norma comunitaria. A tal riguardo il predetto d.lgs. 182/2003, all’articolo 10 comma 1, stabilisce che: “Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78”. Dalla lettura del d.lgs. 182/2003 si evince come lo stesso, in aderenza alla direttiva 2000/59/CE, non contempli una deroga espressa al conferimento dei residui che, invece, è prevista per i rifiuti.
[...] segue in allegato
Fonte: MATTM
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