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Documento istruttorio ai fini della determinazione dei LEPTA

ID 5613 | | Visite: 9769 | Documenti Ambiente ISPRAPermalink: https://www.certifico.com/id/5613

LEPTA

Documento istruttorio ai fini della determinazione dei LEPTA

Consiglio SNPA del 9 gennaio 2018

Doc. 23: Documento istruttorio ai fini della determinazione dei LEPTA

Uno degli aspetti fondamentali previsti dalla Legge 132/2016 è quello che definisce il concetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) introdotto per determinare come debbano essere garantiti i Livelli Essenziali di Prestazione necessari per assicurare la Tutela Ambientale in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale.

In passato, le Agenzie si sono confrontate sul tema ed hanno prodotto una prima versione condivisa del Catalogo dei Servizi e delle prestazioni, intesa, a suo tempo, come collazione delle attività a vario titolo svolte dalle componenti del Sistema Agenziale; da parte delle Direzioni Generali delle Agenzie e di ISPRA è stata comunque manifestata l’esigenza di affinare e attualizzare i documenti già disponibili alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta, in particolare in relazione alla definizione del concetto di LEPTA contenuta nella L. 132/2016, e delle nuove esperienze che sono nel frattempo maturate.  

Il compito affidato al Gruppo di Lavoro LEPTA (GDL60) è stato proprio quello di realizzare il lavoro istruttorio funzionale a fornire elementi ai fini della determinazione dei LEPTA sviluppando i temi dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni previste per il Sistema Agenziale, e il percorso necessario per la definizione dei“costi standard” per tali prestazioni, quale contributo del Sistema Agenziale alla redazione degli atti normativi relativi finalizzati alla omogenea erogazione dei servizi di protezione ambientale sul territorio nazionale e del suo finanziamento.

Art. 9.  Legge 132/2016 Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. I LEPTA, nell’intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l’adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifi che del territorio nazionale, come emerse dall’annuario dei dati ambientali, redatto dall’ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Nell’ambito dei lavori del Programma Triennale 2014‐2016, successivamente prolungato a tutto il 2017, i risultati attesi dal GDL LEPTA, erano:

1. La rivalutazione ed aggiornamento della semantica di riferimento e la redazione del Catalogo nazionale dei Servizi, a partire dalle attività già sviluppate nell’ambito del Sistema Agenziale

2. Una prima definizione del costo medio ponderato effettivamente sostenuto dal SNPA e i criteri per la determinazione dei costi standard dei servizi del Catalogo nazionale

3. La definizione di indici sintetici, anche sulla base delle esperienze già realizzate dal Sistema agenziale, sulla base dei quali valutare la domanda potenziale di prestazioni verso le Agenzie e ISPRA, differenziata sul territorio.

Per assolvere al meglio a tale compito e per rendere più efficace la proposta operativa dell’intero gruppo di lavoro, il GDL LEPTA ha definito una propria articolazione in tre “Focus Group”, destinati a trattare i tre aspetti principali della complessa tematica dei LEPTA.

A ciascuno di essi è stato assegnato un compito:

Focus Group 1: Semantica e catalogo
Focus Group 2: Metodologia costi standard
Focus Group 3: Indici di domanda territoriale

Nella seduta conclusiva del GDL LEPTA, tenutasi presso la sede di ISPRA il 15 dicembre 2017, sono stati approvati all’unanimità i prodotti del GDL LEPTA, in linea con quelli previsti dal Programma Triennale, ed in particolare:

1. Catalogo Nazionale dei Servizi e Repertorio delle prestazioni erogate dalle componenti del Sistema
2. Nota metodologica per la determinazione dei Costi Standard del Snpa
3. Indici di domanda territoriale, modelli concettuali e applicazione alla versione disponibile del Catalogo.

....

Art. 6.  Legge 132/2016 Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’ISPRA

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell’ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell’ambito del Consiglio di cui all’articolo 13.

Tali funzioni comprendono:

a) l’istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell’articolo 9, comma 3;[...] 

 

Fonte: ISPRA

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