Criteri tecnici trattamento rifiuti non necessario ai fini smaltimento
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Criteri tecnici trattamento non necessario ai fini dello smaltimento
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e’ necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221
La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, reca "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" e contiene misure in materia di tutela della natura, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
L’articolo 48 della citata legge, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.
Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici. Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:
- rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
- rifiuti biodegradabili e putrescibili;
- rifiuti a matrice organica;
- rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.
Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso.
ISPRA 2016
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Legge 28 dicembre 2015, n. 221
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Art. 48 Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini».
Note all'art. 48:
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. - 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini. 2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5. 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."
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