Linee guida per il monitoraggio della radioattività
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Linee guida per il monitoraggio della radioattività / ISPRA 2012
ID 21314 | 06.02.2024 / In allegato
Il controllo della radioattività ambientale in Italia è regolato dal Decreto Legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni (abrogato da Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 / ndr). Il decreto recepisce le direttive 89/628/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, fermo restando il rispetto del Trattato Euratom che stabilisce che ogni stato deve provvedere agli impianti necessari per effettuare il controllo del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo e deve comunicare alla Commissione Europea (CE) i risultati ottenuti.
In base all’art. 104 del D.Lgs. 230/95 il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale è esercitato dal Ministero della Salute. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionali e reti di sorveglianza nazionali.
La gestione delle reti regionali è effettuata dalle singole Regioni le quali debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, di strutture pubbliche idoneamente attrezzate.
Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati.
All’ISPRA sono affidate le funzioni di coordinamento tecnico al fine di assicurare l’omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali.
Nello stesso art. 104 del D.Lgs. 230/95 sono affidate all’ISPRA i compiti di diffusione dei dati rilevati dalle reti nazionali e la trasmissione dei dati alla CE in ottemperanza al Trattato EURATOM. Attualmente è operativa la REte di SOrveglianza della RADioattività ambientale (RESORAD) costituita dalle 21 Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e da altri enti che concorrono al complesso delle misure. Dal 2004 i dati sono raccolti nella banca dati DBRad dalla quale sono estratti i dati inviati alla CE.
Al fine di dare indirizzi sui requisiti delle reti di monitoraggio la Commissione ha emanato la Raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 36 del Trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, nella quale sono
riportate le indicazioni generali sull’architettura delle reti, sulle matrici da sottoporre ad analisi e sui campionamenti.
La stessa Raccomandazione richiama i contenuti della Direttiva della Commissione Europea 98/83, recepita dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001, per quanto riguarda il controllo della radioattività nelle acque potabili.
Un’ulteriore raccomandazione da tenere in considerazione è la 2003/274/CE del 14/04/2003 sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva di taluni prodotti di raccolta spontanei, a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
In relazione alle attività di supporto alle emergenze nucleari da parte delle strutture regionali destinatarie del presente documento è utile citare ulteriori reti di monitoraggio operanti sul territorio nazionale:
- la rete REMRAD, gestita dall’ISPRA, con compiti di pronto allarme, è costituita da sette stazioni, automatiche, scelte in base alla loro importanza geografica al fine di controllare le probabili vie d’ingresso nel territorio italiano della contaminazione radioattiva, che dovesse originarsi a seguito di gravi incidenti presso installazioni nucleari straniere. Il sistema è in grado di analizzare il particolato atmosferico raccolto su filtro.
- la rete GAMMA, gestita dall’ISPRA, è composta di stazioni di rilevamento della dose gamma in aria in tempo reale, distribuite nel territorio italiano al fine di rilevare anomalie dovute alla diffusione di radioattività artificiale sul territorio nazionale e permettere di stimare l’estensione geografica delle aree coinvolte. A tale rete vanno aggiunte ulteriori stazioni di misura gestite dalle ARPA/APPA alcune delle quali integrate nella rete GAMMA.
Per completezza di informazione deve essere citata, infine, la rete di rilevamento della dose gamma in aria del Ministero degli Interni con scopi di difesa civile.
Per quanto riguarda l’esposizione al radon negli ambienti di lavoro la legislazione di riferimento è il D.Lgs. 230/95 e s.m.i.; per il radon nelle abitazioni si può far riferimento al WHO “Handbook on Indoor Radon: a Public Health Perspective”, e la recente proposta della CE per la prossima Direttiva sui “Basic safety standards
for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation” in attesa dell’emanazione di tale direttiva e del suo recepimento nella normativa italiana.
Infine, per l’esposizione della popolazione al radon nelle acque si può far riferimento alla Raccomandazione 928/01/Euratom “On the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies” e alla recente proposta della CE per una Direttiva sui “Requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption” in attesa dell’emanazione di tale Direttiva e del suo recepimento nella
normativa italiana.
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segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230
Raccomandazione 2000/473/Euratom
WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective
Tags: Ambiente Radioattivi