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Violazione norme acque reflue urbane: condannata l'Italia

ID 14697 | | Visite: 3579 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/14697

Violazione norme acque reflue urbane condannata l Italia

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 - Violazione norme acque reflue urbane: condannata l'Italia

ID 14697 | 07.10.2021 / In allegato Testo Sentenza Corte UE

La Corte UE con sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 ha stabilito che l'Italia ha violato le norme UE sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. La sentenza è il risultato di un deferimento della Commissione europea, che nel 2014 aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. In particolare, la Corte ha riconosciuto legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo di fosforo e azoto.

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021

Commissione europea contro Repubblica italiana

Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 91/271/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Articoli da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue. Causa C-668/19

In calce all'articolo Testo in pdf della Sentenza Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021

Estratto sentenza

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che 166 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: l’«a.e.») superiore a 2 000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 91/271»);
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 610 agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, oppure aventi un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 e scaricanti in acque dolci o estuari, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che in dieci agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271 le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 della medesima direttiva;
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che in cinque «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271 la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 5 di tale direttiva;
– prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico in 617 agglomerati, conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva;
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271.

Contesto normativo

2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 è così formulato:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) «Agglomerato»: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) «Rete fognaria»: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) «Trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) «Trattamento appropriato»: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, della suddetta direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
(...)
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
– entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».
6 L’articolo 5 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.
(...)».
7 L’articolo 10 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
8 L’allegato I a tale direttiva, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», precisa, alla sezione B, i requisiti che gli «[s]carichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti» devono rispettare:
«1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.
(…)».

Procedimento precontenzioso

9 Con una lettera di diffida del 31 marzo 2014 la Commissione esprimeva alla Repubblica italiana le sue preoccupazioni circa il rispetto da parte di quest’ultima delle disposizioni della direttiva 91/271, considerando che un numero elevato di agglomerati italiani e di aree italiane qualificate come «sensibili» non erano conformi ai requisiti di tale direttiva. In particolare, tale istituzione riteneva che la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 10 della direttiva 91/271, in relazione a 878 agglomerati con oltre 2 000 a.e., nonché agli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, in relazione a 55 aree qualificate come «sensibili» ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo o ai relativi bacini drenanti.
10 Con lettera del 4 agosto 2014 la Repubblica italiana, pur contestando l’analisi della Commissione riguardo a un certo numero di agglomerati o aree sensibili menzionati nella lettera di diffida, riconosceva la sussistenza di numerose situazioni di non conformità in relazione alle quali indicava che erano state intraprese o programmate le necessarie iniziative.
11 Con lettera del 27 marzo 2015 la Commissione trasmetteva a tale Stato membro un parere motivato a titolo dell’articolo 258, paragrafo 1, TFUE, considerando che il sistema di raccolta e il trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane in numerosi agglomerati, in particolare quelli che scaricavano le loro acque reflue in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti, non fossero conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 91/271. In particolare, la Commissione riteneva che la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 di tale direttiva in relazione a 817 agglomerati con oltre 2 000 a.e. e che fosse altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva in parola in relazione a 32 aree sensibili.
12 Con nota del 16 aprile 2015 la Commissione prorogava di due mesi il termine richiesto dalla Repubblica italiana per rispondere a tale parere motivato. Tale Stato membro rispondeva a quest’ultimo parere con note del 30 luglio 2015 e del 27 agosto 2015. Tra agosto 2016 e gennaio 2017 trasmetteva altresì nuove informazioni aggiornate e completate.
13 In particolare, la Repubblica italiana trasmetteva alla Commissione documenti e dati che, da un lato, descrivevano i progressi ottenuti in materia di reti fognarie o di trattamento nei differenti agglomerati interessati e, dall’altro, presentavano nuove informazioni relative alle aree sensibili di cui al parere motivato del 27 marzo 2015. Inoltre, la Repubblica italiana sosteneva che taluni agglomerati e aree sensibili dovevano essere esclusi dalla procedura d’infrazione.
14 Con lettera del 18 maggio 2017 la Commissione emetteva un parere motivato complementare in cui considerava che la Repubblica italiana non aveva adempiuto né gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271 in relazione a 758 agglomerati con oltre 2 000 a.e., né gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva in relazione a 32 aree sensibili. In queste circostanze, la Commissione invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere motivato complementare nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
15 La Repubblica italiana rispondeva al parere motivato complementare con due note del 29 agosto 2017 e del 21 settembre 2017. Tale Stato membro descriveva in esse, per i vari agglomerati interessati, i risultati ottenuti in materia di rete fognaria, di trattamento secondario e di trattamento terziario, nonché di protezione delle aree sensibili. Inoltre, detto Stato membro ribadiva in esse la sua posizione secondo cui taluni agglomerati e aree sensibili menzionati nel parere motivato complementare dovevano essere esclusi dalla procedura d’infrazione.
16 Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica italiana al parere motivato complementare in relazione a 620 agglomerati e a 5 aree sensibili, la Commissione proponeva il presente ricorso.

Sul ricorso
Argomenti delle parti

17 Mentre il presente ricorso per inadempimento era inizialmente fondato su cinque censure vertenti su una non corretta applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della direttiva 91/271 in relazione a 166 agglomerati, dell’articolo 4 in relazione a 610 agglomerati, dell’articolo 5 in relazione a 10 agglomerati, dell’articolo 5, paragrafo 4, in relazione a 5 aree sensibili, e dell’articolo 10 in relazione a 617 agglomerati, la Commissione, nella sua replica, alla luce delle indicazioni comunicate dalla Repubblica italiana nel suo controricorso, ha rinunciato a procedere nei confronti di tale Stato membro per una violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271, in relazione a 13 agglomerati, ossia quelli di Bucchianico, Penne (Abruzzo), Schilpario (Lombardia), Porto Recanati (Marche), San Marco in Lamis (Puglia), Lodé, Lu Bagnu (Sardegna), Aliminusa, Calatafimi, Camporeale, Castellana Sicula, Geraci Siculo (Sicilia) e Perugia (Umbria), nonché per una violazione degli articoli 5 e 10 di tale direttiva per quanto riguarda l’agglomerato di San Giorgio Jonico (Puglia).
18 Pertanto, al termine della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione si limita a dedurre, a sostegno del suo ricorso, cinque censure vertenti su una non corretta applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della direttiva 91/271 in relazione a 166 agglomerati, dell’articolo 4 in relazione a 596 agglomerati, dell’articolo 5 in relazione a 9 agglomerati, dell’articolo 5, paragrafo 4, in relazione a 5 aree sensibili, e dell’articolo 10 in relazione a 602 agglomerati.
19 La Repubblica italiana riconosce che la situazione attuale della maggior parte degli agglomerati e delle aree sensibili di cui al presente ricorso per inadempimento non è conforme agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271. A tal riguardo, senza contestare, in sostanza, l’effettività dell’inadempimento addebitato, tale Stato membro fornisce indicazioni relative alla prevista evoluzione della situazione di tali agglomerati e di tali aree sensibili.
20 Invece, per quanto riguarda 89 agglomerati e 4 aree sensibili, la Repubblica italiana contesta l’inadempimento addebitatole.
21 In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 91/271 sono rispettati in 53 agglomerati, ossia quelli di Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), Oppido Lucano (Basilicata), San Daniele del Friuli, Sappada, Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gavardo, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Muscoline, Pavone Mella, Poggio Rusco, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto, Bovino (Puglia), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Mazzarrone, Montallegro, Polizzi Generosa, Realmonte, Regalbuto, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade e Isola della Scala (Veneto) nonché in due aree sensibili, ossia quelle di Varese Lago (Lombardia) e di Fiume Sarca-Mincio (Veneto).
22 In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che una «conformità strutturale», ossia una conformità dal punto di vista infrastrutturale ai requisiti derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271 è stata ormai conseguita in altri 21 agglomerati, ossia quelli di Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Capaci Isola delle Femmine, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Roccamena, Torretta, Villafrati, Casteltermini (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana).
23 In terzo e ultimo luogo, tale Stato membro ritiene che 15 agglomerati e 2 aree sensibili non dovrebbero essere oggetto della presente procedura d’infrazione.
24 Infatti, innanzitutto, gli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno, Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio, Villa Carcina (Lombardia), essendo stati accorpati ad altri agglomerati di maggiori dimensioni, non costituirebbero agglomerati a sé stanti.
25 Per quanto riguarda poi l’agglomerato di Montescaglioso (Basilicata), gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane riguarderebbero un’area non sensibile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271.
26 Infine, per quanto concerne le aree sensibili del Lago di Como (Lombardia) e del Bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia), la Repubblica italiana sostiene che non è applicabile l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271, bensì l’articolo 5, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, di modo che neppure tali aree dovrebbero essere oggetto del presente procedimento per inadempimento, poiché tali zone sono, inoltre, oggetto di procedure d’infrazione diverse.

Giudizio della Corte

27 In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante relativa all’onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, incombe alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento. Spetta ad essa fornire alla Corte gli elementi necessari per la verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza dell’inadempimento in questione, senza potersi fondare su una qualsivoglia presunzione [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
28 È solamente quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto che spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato gli elementi in tal senso presentati e le conseguenze che ne derivano [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
29 Dall’altro lato, poiché l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Grecia, C‑849/19, non pubblicata, EU:C:2020:1047, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
30 Ne consegue che, nel caso di specie, dal momento che il parere motivato complementare aveva impartito alla Repubblica italiana un termine di due mesi a decorrere dal 18 maggio 2017, data di ricezione di quest’ultimo, affinché essa si conformasse ai suoi obblighi risultanti dalla direttiva 91/271, l’esistenza dell’asserito inadempimento dev’essere valutata alla data del 18 luglio 2017.
31 Di conseguenza, al fine di esaminare la fondatezza del presente ricorso, occorre stabilire se, a quest’ultima data, possa considerarsi accertato che la Repubblica italiana, come affermato dalla Commissione, non rispettava i requisiti derivanti dagli articoli da 3 a 5 e 10 di detta direttiva, in relazione gli agglomerati di cui al punto 18 della presente sentenza.
Sulla censura vertente su una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
32 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2005.
33 Tale disposizione impone un preciso obbligo di risultato, formulato in modo chiaro e non equivoco, affinché tutte le acque urbane che provengono da siffatti agglomerati entrino in una rete fognaria per le acque reflue urbane [v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro, (raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
34 Nel caso di specie, è pacifico che i 166 agglomerati di cui alla prima censura hanno un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
35 Orbene, in primo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che di tali 166 agglomerati, 159 non soddisfacevano totalmente, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, i requisiti fissati dall’articolo 3 della direttiva 91/271. Si tratta, più precisamente, degli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Tramonti, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago‑Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castelvetrano‑Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia) e Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta).
36 Infatti, nel suo controricorso, la Repubblica italiana ha riconosciuto che tali 159 agglomerati non erano debitamente provvisti, in data 18 luglio 2017, di reti fognarie per le acque reflue urbane, e si è limitata a esporre la situazione specifica di ciascuno di detti agglomerati successivamente a tale data e, in alcuni casi, a ivi descrivere lo stato di attuazione di tale direttiva.
37 Ne consegue che, alla data di scadenza del termine indicato nel parere motivato, la situazione dei 159 agglomerati menzionati al punto 35 della presente sentenza non era conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 3 della direttiva 91/271.
38 In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che tali obblighi sono ormai rispettati in relazione agli agglomerati di Mazzarrone, Realmonte, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto).
39 Tuttavia, è giocoforza constatare che gli elementi forniti dalla Repubblica italiana a sostegno dei suoi argomenti vertono tutti sulla situazione di detti agglomerati dopo il 18 luglio 2017 e non consentono quindi di accertare che, a quest’ultima data, essi fossero debitamente provvisti di una rete fognaria per le acque reflue urbane, conformemente ai requisiti prescritti all’articolo 3 della direttiva 91/271.
40 In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene che gli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi e Gazzada Schianno (Lombardia) non dovrebbero figurare tra gli agglomerati oggetto del presente ricorso, in quanto si sono fusi con agglomerati di maggiori dimensioni, ossia quelli di Calcinato, Capriano del Colle, Gornate Olona e Lonate Pozzolo.
41 Tuttavia, non si può concludere sul solo fondamento di modifiche amministrative, riguardanti l’ordinamento interno e intervenute dopo la messa in mora della Repubblica italiana che gli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi e Gazzada Schianno, ora aggregati ad altri enti territoriali, non potevano più essere considerati quali agglomerati ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271. Orbene, dalle informazioni fornite alla Corte risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, gli agglomerati di Calcinato, Capriano del Colle e Gornate Olona, ai quali gli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi e Gazzada Schianno sono attualmente aggregati, non erano provvisti di sistemi che consentissero di raccogliere la totalità delle loro acque reflue urbane conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 3 della direttiva 91/271. Di conseguenza, occorre considerare che gli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi e Gazzada Schianno (Lombardia), di cui al presente ricorso per inadempimento, non erano in sé provvisti di siffatti sistemi.
42 In tali circostanze, occorre dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 omettendo di dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Tramonti, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno, Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castelvetrano-Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Mazzarrone, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Realmonte, Regalbuto, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta) e Isola della Scala (Veneto).
Sulla censura vertente su una violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271
43 Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, entro il 31 dicembre 2005, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente vuoi prima di un qualsivoglia scarico, quando provengono da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000, vuoi prima degli scarichi in acque dolci ed estuari, quando provengono da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.
44 Inoltre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, questo trattamento secondario o equivalente dev’essere garantito da impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti sanciti dall’allegato I, sezione B, alla stessa direttiva.
45 Nel caso di specie, è pacifico che i 596 agglomerati di cui alla seconda censura hanno un a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
46 Orbene, sotto un primo profilo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che 510 agglomerati oggetto della presente censura non disponevano, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, di reti fognarie che consentissero di raccogliere e convogliare la totalità delle acque reflue urbane ai fini del loro trattamento secondario o equivalente. Si tratta, più precisamente, degli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d’Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell’Umberto, Castell’Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant’Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d’Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna).
47 Infatti, la Repubblica italiana ha riconosciuto, nel suo controricorso, che, alla data del 18 luglio 2017, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto dall’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, non era rispettato in detti 510 agglomerati, esponendo la situazione specifica di ciascun agglomerato interessato e descrivendo i lavori programmati o avviati diretti a una messa in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.
48 Ne risulta che, alla data di scadenza del termine indicato nel parere motivato complementare, la situazione dei 510 agglomerati menzionati al punto 46 della presente sentenza non era conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271.
49 Sotto un secondo profilo, per quanto attiene agli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto), dai punti 39 e 41 della presente sentenza emerge che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, tali agglomerati non erano provvisti di sistemi che consentissero di raccogliere la totalità delle loro acque reflue urbane, in violazione dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 91/271.
50 Orbene, secondo la giurisprudenza, la mancata raccolta delle acque reflue urbane implica, di conseguenza, il mancato trattamento secondario o equivalente di tali acque [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].
51 In tali circostanze, occorre considerare che l’obbligo di sottoporre la totalità degli scarichi a un trattamento secondario o un trattamento equivalente, di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, non era soddisfatto negli agglomerati di Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto).
52 Sotto un terzo profilo,, in relazione ai 69 agglomerati oggetto della presente censura, ossia quelli di Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana), si deve constatare che, malgrado le affermazioni della Repubblica italiana, neppure tali agglomerati erano conformi alle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 91/271 alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare.
53 Infatti, in primo luogo, in relazione agli agglomerati di Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana) e Falcade (Veneto), risulta dalle stesse memorie della Repubblica italiana che i lavori necessari per soddisfare, in tali agglomerati, i requisiti derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271 sono stati ultimati dopo la data impartita nel parere motivato complementare o lo saranno nel corso del 2021.
54 In secondo luogo, in relazione agli agglomerati di Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara e Valledolmo (Sicilia), è giocoforza constatare che la Repubblica italiana ha prodotto solo campioni prelevati negli impianti di trattamento che effettuano un trattamento secondario o un trattamento equivalente delle acque reflue di tali agglomerati durante, a seconda dei casi, gli anni 2018, 2019 o 2020, ossia dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare. Inoltre, relativamente gli agglomerati di Castelbuono, Lascari zona costiera e San Mauro Castelverde (Sicilia), discende dagli elementi forniti alla Corte che, alla data impartita nel parere motivato complementare, le acque reflue urbane raccolte in reti fognarie di tali tre agglomerati erano solo in parte convogliate verso un impianto di trattamento.
55 In terzo luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Bovino (Puglia), dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, l’impianto di trattamento che raccoglie le acque reflue urbane di tale agglomerato non era in grado di sottoporre tutte queste acque a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
56 In quarto e ultimo luogo, in relazione agli agglomerati di Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana), la Repubblica italiana sostiene che questi ultimi sarebbero in «conformità strutturale» ai requisiti derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271.
57 A tal riguardo, occorre sottolineare che la Repubblica italiana ha essa stessa riconosciuto nelle sue memorie che, negli agglomerati di Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana), la conclusione dei lavori necessari ai fini della costruzione o del miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti era prevista per il 2019/2021. Parimenti, per quanto attiene agli agglomerati di Agira, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta e Villafrati (Sicilia), la Repubblica italiana non ha fornito alcuna prova idonea a suffragare i suoi argomenti relativi alla conformità strutturale di detti agglomerati alla data di riferimento, considerato che i campioni presentati a tal riguardo da tale Stato membro sono stati prelevati nel corso degli anni 2019 e 2020.
58 Di conseguenza, l’obbligo di sottoporre la totalità delle acque reflue urbane a un trattamento secondario o equivalente, quale previsto dall’articolo 4 della direttiva 91/271, non era soddisfatto nei 69 agglomerati menzionati al punto 52 della presente sentenza.
59 Infine, e sotto un quarto profilo, relativamente agli agglomerati di Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio e Villa Carcina (Lombardia), la Repubblica italiana sostiene che, a seguito di decisioni amministrative adottate nel corso del 2015, tali 11 agglomerati farebbero parte di altri enti territoriali, cosicché questi ultimi non dovrebbero figurare tra gli agglomerati di cui al presente ricorso per inadempimento. Tale Stato membro precisa che detti agglomerati farebbero ormai parte, rispettivamente, degli agglomerati di Concesio, Nuvolera e Rudiano, anch’essi oggetto del ricorso della Commissione, nonché dell’agglomerato di Visano, che è oggetto di un altro procedimento per inadempimento.
60 Tuttavia, come è stato constatato al punto 41 della presente sentenza, le modifiche amministrative non possono di per sé condurre alla conclusione che gli agglomerati di cui al presente ricorso per inadempimento non andavano più considerati quali agglomerati ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271. Orbene, dai dati forniti dalla Repubblica italiana risulta che tali 11 agglomerati non disponevano, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, di impianti operativi di trattamento delle acque reflue, dal momento che, a seconda dei casi, gli agglomerati oggetto di annessione non disponevano di un sistema di trattamento conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271, che gli interventi necessari al fine di convogliare le acque reflue urbane di tali agglomerati verso gli impianti di trattamento degli agglomerati oggetto di annessione non erano ancora ultimati alla data impartita e che non era ancora stata comunicata nessuna data relativa alla conclusione di tali interventi.
61 Di conseguenza, si deve constatare che l’obbligo di sottoporre la totalità delle acque reflue urbane a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, quale previsto dall’articolo 4 della direttiva 91/271, non era soddisfatto negli 11 agglomerati menzionati al punto 59 della presente sentenza.
62 In tali circostanze, si deve dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271 omettendo di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati di:
– Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d’Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell’Umberto, Castell’Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant’Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d’Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna), di cui al punto 46 della presente sentenza;
– Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto), di cui al punto 49 della presente sentenza;
– Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana), di cui al punto 52 della presente sentenza;
– Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio e Villa Carcina (Lombardia), di cui al punto 59 della presente sentenza.
Sulla censura vertente su una violazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271
63 Dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271 emerge che, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 di tale direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
64 Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti pertinenti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi da 2 a 4 della medesima direttiva.
65 Nel caso di specie, è pacifico che i 9 agglomerati di cui alla terza censura del presente ricorso per inadempimento hanno un a.e. di oltre 10 000.
66 Orbene, sotto un primo profilo, relativamente agli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto), occorre constatare che, secondo le informazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte, questi ultimi non soddisfacevano, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, i requisiti fissati dall’articolo 5 della direttiva 91/271.
67 Infatti, la Repubblica italiana ha riconosciuto, nel suo controricorso, che tali agglomerati necessitavano di lavori per la realizzazione di un trattamento terziario al fine di conformarsi a detta disposizione della direttiva 91/271.
68 Ne consegue che, alla data impartita nel parere motivato complementare, la situazione degli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto) non era conforme ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/271.
69 Sotto un secondo profilo, relativamente all’agglomerato di Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), la Repubblica italiana precisa che tutti i lavori necessari relativi all’impianto di trattamento sono stati realizzati e portati a termine e che, di conseguenza, l’impianto di trattamento in questione è stato messo in conformità alle prescrizioni dell’articolo 5 della direttiva 91/271.
70 Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il nuovo impianto di trattamento di Trieste-Servola è stato inaugurato il 5 marzo 2018 e l’avvio del processo depurativo è avvenuto il 18 giugno 2018, ossia in date posteriori a quella impartita nel parere motivato complementare.
71 Occorre quindi constatare che, a quest’ultima data, il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato di Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia) non era conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 5 della direttiva 91/271.
72 Sotto un terzo profilo, in relazione all’agglomerato di Montescaglioso (Basilicata), la Repubblica italiana ha contestato, nel suo controricorso, l’inadempimento addebitato affermando che, a differenza di quanto aveva lasciato intendere un’informazione errata da essa comunicata nel corso del procedimento precontenzioso, gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di tale agglomerato non riguardavano un’area sensibile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271.
73 A sostegno dei suoi argomenti, la Repubblica italiana ha fornito alla Corte una carta delle aree sensibili della regione Basilicata, una carta regionale elaborata dall’Ufficio cartografico del Ministero dell’ambiente italiano, nonché le coordinate dei tre impianti di depurazione che trattano le acque dell’agglomerato di Montescaglioso, al fine di dimostrare che gli scarichi di tali impianti non avvenivano né in una di tali aree sensibili né in un bacino drenante in una di dette aree sensibili.
74 A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, incombe alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento. Spetta ad essa apportare alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento.
75 Certamente, a tal fine, la Commissione può utilizzare le informazioni che sono state messe a sua disposizione dallo stesso Stato membro, poiché tale istituzione dipende ampiamente dagli elementi forniti dallo Stato membro interessato [v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue), C‑427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, tale istituzione non può assolvere il suo onere della prova dell’inadempimento basandosi su una qualsivoglia presunzione [v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
76 Di conseguenza, non si può contestare, per principio, alla Commissione di utilizzare elementi che sono messi a sua disposizione per espletare il compito ad essa incombente, inclusi quelli forniti dallo stesso Stato membro interessato, qualora essi consentano di dimostrare l’inadempimento contestato [sentenza del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue), C‑427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punto 58].
77 Tuttavia, nel caso di specie, occorre sottolineare che, a seguito delle informazioni comunicate dalla Repubblica italiana nel suo controricorso che menziona un errore di trascrizione riguardante l’agglomerato di Montescaglioso (Basilicata), la Commissione non ha fornito nessun elemento supplementare che consenta alla Corte di constatare che le acque reflue urbane di tale agglomerato venivano scaricate in un’area individuata come sensibile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271, o in bacini drenanti in una siffatta area.
78 In assenza di dati supplementari a tal riguardo, e tenuto conto della precisazione fornita dalla Repubblica italiana relativamente all’agglomerato di Montescaglioso (Basilicata) nel suo controricorso, si deve considerare che la Commissione non ha fornito gli elementi necessari che consentono di dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento per quanto concerne tale agglomerato [v., per analogia, sentenza del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue), C‑427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punti da 58 a 63].
79 In tali circostanze, occorre dichiarare che, omettendo di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di quello di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva in relazione agli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto).
Sulla censura vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271
80 Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271, affinché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva per i singoli impianti non si applichino, deve essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
81 A tal riguardo, in primo luogo, la Repubblica italiana non contesta che i requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva non erano soddisfatti nell’area sensibile del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico (Lombardia). Infatti, la descrizione di tale area, quale effettuata da tale Stato membro nel suo controricorso, evidenzia che la situazione di quest’ultima non è conforme ai requisiti derivanti da detta disposizione.
82 Occorre quindi constatare che la situazione nell’area sensibile del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico (Lombardia) non era conforme, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, ai requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271.
83 In secondo luogo, relativamente all’area sensibile del lago di Varese (Lombardia), dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che i campioni trasmessi dalla Repubblica italiana per contestare l’inadempimento addebitato sono stati prelevati nel 2018, ossia successivamente alla data impartita nel parere motivato complementare.
84 Di conseguenza, occorre constatare che neppure la situazione nell’area sensibile del lago di Varese (Lombardia) era conforme, a tale data, ai requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271.
85 In terzo luogo, in relazione all’area sensibile del fiume Sarca Mincio (Veneto), la Repubblica italiana, segnatamente in risposta agli argomenti addotti dalla Commissione nella sua replica, ha trasmesso alla Corte, nella sua controreplica, una tabella contenente dati analitici relativi agli anni 2016 e 2017, la quale evidenziava che la percentuale obiettivo di abbattimento di nutrienti prevista dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271, ossia 75% per l’azoto totale e 75% per il fosforo totale, era raggiunta già dal 2016.
86 In tali circostanze, occorre ritenere che la Repubblica italiana abbia fornito alla Corte informazioni supplementari sufficienti atte a dimostrare che la percentuale obiettivo riguardante la riduzione dei nutrienti era stata superata prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare. Di conseguenza, non si deve dichiarare un inadempimento all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271 per quanto riguarda l’area sensibile del fiume Sarca Mincio.
87 Infine, in quarto luogo, per quanto concerne le aree sensibili del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia), la Repubblica italiana sostiene che non è stato deciso di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271, nei confronti dell’insieme di tali aree, ma di applicare le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva per quanto riguarda gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. che scaricano le loro acque reflue urbane in tali aree sensibili.
88 A tal riguardo, come è stato rammentato al punto 63 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271 prevede che, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 di tale direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Tale medesimo articolo 5, al suo paragrafo 3, aggiunge che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B.
89 Tuttavia, da un lato, relativamente all’area sensibile del lago di Como (Lombardia), è sufficiente constatare che, secondo gli elementi sottoposti alla Corte, uno dei due agglomerati avanti oltre 10 000 a.e. e che scarica le sue acque reflue urbane in tale area, ossia l’agglomerato di Menaggio, non soddisfaceva, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, i requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva.
90 Dall’altro lato, relativamente all’area sensibile del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia), dalle informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso del procedimento precontenzioso emerge che gli agglomerati che hanno oltre 10 000 a.e. e che scaricano le loro acque reflue urbane in tale area sensibile sono quelli di Alcamo, Partinico e San Giuseppe Jato San Cipirello. Orbene, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, gli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271 fossero stati soddisfatti in tali agglomerati.
91 Occorre quindi considerare che la situazione nelle aree sensibili del Lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia) non era conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271.
92 In tali circostanze, si deve dichiarare che, omettendo di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271 relativamente alle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia).
Sulla censura vertente su una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
93 Conformemente all’articolo 10 della direttiva 91/271, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 di tale direttiva devono essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, e la progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.
94 La Corte ha già giudicato che l’obbligo enunciato all’articolo 10 della direttiva 91/271 presuppone segnatamente che siano soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 4 di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
95 Di conseguenza, l’obbligo enunciato all’articolo 10 della direttiva 91/271 non può essere considerato soddisfatto negli agglomerati in cui non è soddisfatto l’obbligo di sottoporre la totalità delle acque reflue urbane a un trattamento secondario o equivalente, quale previsto dall’articolo 4 di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].
96 Parimenti, la constatazione di un inadempimento dell’obbligo risultante dell’articolo 10 della direttiva 91/271 si impone a fortiori per gli agglomerati che non soddisfano i requisiti dell’articolo 5 di tale direttiva, le cui acque reflue urbane dovrebbero essere sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più spinto di quello previsto all’articolo 4 di detta direttiva e i cui scarichi provenienti da impianti di trattamento di tali acque dovrebbero soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B, della medesima direttiva.
97 In tali circostanze, si deve dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271 omettendo di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di:
– Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d’Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell’Umberto, Castell’Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant’Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d’Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna), di cui al punto 46 della presente sentenza;
– Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto), di cui al punto 49 della presente sentenza;
– Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana), di cui al punto 52 della presente sentenza;
– Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio e Villa Carcina (Lombardia), di cui al punto 59 della presente sentenza;
– Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia) Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche) e Venezia (Veneto), di cui al punto 79 della presente sentenza.
Sulle spese
98 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Omettendo di:
– dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Tramonti, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno, Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castelvetrano-Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Mazzarrone, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Realmonte, Regalbuto, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta) e Isola della Scala (Veneto),
– garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati di:
– Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d’Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell’Umberto, Castell’Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant’Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d’Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna);
– Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto);
– Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana);
– Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio e Villa Carcina (Lombardia);
– garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto);
– garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia);
– provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di:
– Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d’Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell’Umberto, Castell’Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant’Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì 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– Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto);
– Collecorvino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana);
– Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d’Oglio e Villa Carcina (Lombardia);
– Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia) Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche) e Venezia (Veneto),
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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