Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025
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Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 / Regolamento controlli a campione veridicità delle dichiarazioni
ID 23622 | 13.03.2025 / In allegato
Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 - Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.
Articolo 1 (approvazione del regolamento)
1. Il regolamento di cui alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015, per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, è modificato nella forma di cui all’Allegato “A”.
2. Le Sezioni regionali e provinciali trasmettono al Comitato nazionale, in sede di relazione annuale resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del D.M. 120/2014, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali conseguenti procedure adottate.
Articolo 2 (entrata in vigore)
1. La presente deliberazione entra in vigore in data 1° luglio 2025 e sostituisce la precedente deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015, che pertanto cessa di avere efficacia alla medesima data.
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445, RESE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento di benefici di qualunque specie.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, sia nel caso di prima iscrizione che in sede di variazione e/o rinnovo:
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del DM 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione.
- le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non regolarmente soggiornante in Italia.
I legali rappresentanti di imprese, richiedenti l’iscrizione, il rinnovo o variazione dell’iscrizione all’Albo, i quali siano cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
4. Ogni Sezione regionale e provinciale effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di cui all’art. 13 del D.M. n. 120/2014.
ART. 2 - TIPOLOGIA E MODALITA’ DEI CONTROLLI A CAMPIONE
1. Ogni Sezione regionale e provinciale effettua i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell’ambito dei procedimenti d’iscrizione, variazione, rinnovo, nella misura percentuale di seguito indicata rispetto al numero complessivo di quelle presentate.
2. I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale e provinciale con cadenza almeno trimestrale.
3. Sono sottoposte a controlli, tramite estrazione casuale elaborata informaticamente, le dichiarazioni rese all’interno dei procedimenti conclusi con emissione del relativo provvedimento di accoglimento, anche parziale, nell’ultimo trimestre di riferimento, nelle seguenti tipologie:
a) iscrizione: per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014 il controllo delle dichiarazioni è effettuato su almeno il 10% dei procedimenti;
b) variazione dell’iscrizione: per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014, il controllo delle dichiarazioni è effettuato su almeno il 10% dei procedimenti;
c) rinnovo dell’iscrizione. per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014, il controllo delle dichiarazioni è effettuato su almeno il 30% dei procedimenti.
4. Qualora il numero dei procedimenti sui quali effettuare i controlli non sia base sufficiente per l’applicazione delle percentuali di cui al comma 3, il risultato dell’estrazione casuale dei procedimenti non può essere comunque inferiore ad uno.
ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE
1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisca direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente alla loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
2. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento può chiedere all’interessato la produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.
3. Per il principio di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.
4. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati soggetti a particolari forme di protezione, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni sono trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.
ART. 4 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI
1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di dieci giorni.
2. Il responsabile del procedimento verifica preliminarmente l’errore o l’omissione e la sanabilità dello stesso da parte dell’interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora l’interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
ART. 5 - ESITI DEI CONTROLLI A CAMPIONE
1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale o provinciale, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 6 - MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui al presente regolamento devono avvenire tramite posta elettronica certificata.
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Fonte: ANGA