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Raccomandazione (UE) 2024/2143

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Raccomandazione  UE  2024 2143 Efficienza energetica al primo posto

Raccomandazione (UE) 2024/2143 / Efficienza energetica al primo posto

ID 22411 | 09.08.2024

Raccomandazione (UE) 2024/2143 della Commissione, del 29 luglio 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio l’efficienza energetica al primo posto 

C/2024/5284

GU L 2024/2143 del 9.8.2024

...

I presenti orientamenti indicano agli Stati membri come interpretare l’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale. L’interpretazione vincolante della legislazione UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 impone agli Stati membri di provvedere affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti sia nei sistemi energetici che nei settori non energetici. L’articolo impone anche l’introduzione di meccanismi di monitoraggio, la promozione di metodologie di analisi costi-benefici e la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’attuazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto» (di seguito anche «il principio»).

Le soluzioni di efficienza energetica non dovrebbero limitarsi al risparmio di energia nell’uso finale, ma dovrebbero coprire anche le risorse sul lato della domanda (gestione della domanda, stoccaggio dell’energia, soluzioni intelligenti) e la conversione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

Recependo la direttiva (UE) 2023/1791 gli Stati membri saranno chiamati a integrare il principio nei loro processi decisionali e di autorizzazione e ad applicarlo in tutte le decisioni future strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti.

[...]

Direttiva (UE) 2023/1791

Articolo 3 Principio «l'efficienza energetica al primo posto»

1. Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:

a) sistemi energetici; e

b) settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza.

2. Entro l'11 ottobre 2027, la Commissione effettua una valutazione delle soglie di cui al paragrafo 1, con l'obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi nell'economia e nel mercato dell'energia. Entro l'11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dalle autorità competenti, se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

5. Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:

a) promuovono e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantiscono l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e le rendono pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica;

b) affrontano l'impatto sulla povertà energetica;

c) individuano il soggetto o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche e di pianificazione e di quelle relative ai grandi investimenti di cui al paragrafo 1 sul consumo di energia, sull'efficienza energetica e sui sistemi energetici;

d) riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali, includendovi almeno quanto segue:

i) una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;

ii) un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto».

6. Entro l'11 aprile 2024, la Commissione adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), al fine di garantire la comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi ai contesti nazionali e locali.

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