Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR
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Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR
ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 19.04.2024
Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo MASE/55692 del 22.03.2024, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, chiedendo alla scrivente un parere in merito “al livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all’autorità competente ai fini dell’indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall’art. 26-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
In particolare – stante il richiamo contenuto nel citato articolo 26-bis comma 1 lett. b) ad un “progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, alla luce della nuova formulazione del suddetto livello progettuale, introdotta dall’art. 41 comma 6 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 – si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento ad oggi previsto nel decreto da ultimo citato.
Il d. lgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni contenute nel d. lgs. 50/2016 e ha previsto che la progettazione possa articolarsi in due soli livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Pertanto, il richiamo contenuto nell’art. 26-bis, in virtù del principio tempus regit actum, si ritiene riferito alle nuove previsioni normative.
A tal riguardo giova evidenziare che, sebbene i contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, come indicati dell’allegato I.7, siano diversi rispetto alle previgenti diposizioni, dal raffronto tra il comma 1 dell’articolo 41 del nuovo codice e il comma 1 dell’articolo 23 dell’abrogato d.lgs. n. 50/2016, si evince che le finalità che devono essere assicurate sono comuni a tutti i livelli di progettazione, seppure con un diverso livello di approfondimento.
Per quanto d’interesse in questa sede, in linea con succitate finalità, la fase preliminare al provvedimento unico regionale, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire.
Infatti, le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “elementi significativi emersi nel successivo procedimento”, da motivarsi specificatamente.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 74282 del 19.4.2024.pdf |
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Interpello prot. 55692 del 22.3.2024.pdf |
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