Decisione 82/72/CEE
ID 24410 | 10.08.2025
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conserva...
ID 20903 | 06.12.2023 / In allegato Istruzioni “CBAM Registry”
Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ha definito il funzionamento del meccanismo CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Si tratta di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS.
Il registro CBAM è un’applicazione disponibile a questo indirizzo: https://cbam.ec.europa.eu/declarant
Ambito di applicazione
Il CBAM si applicherà inizialmente ad un ristretto numero di prodotti importati (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno), classificati secondo la Nomenclatura Combinata (c.d. codici NC, corrispondenti a quelli del regolamento CEE n. 2658/87), comprendendo sia le merci che sono utilizzate nella loro produzione sia, per evitare possibili pratiche elusive del meccanismo, determinate lavorazioni dei prodotti definite con differenti codici NC.
L'elenco completo dei prodotti e dei relativi codici la cui importazione in territorio unionale prevederà l'applicazione del regolamento è incluso nell'Allegato I del regolamento.
Le emissioni incorporate nelle merci importate a cui sarà applicato il regolamento sono sia quelle dirette che quelle indirette, ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato II per cui sarà richiesta la raccolta dei dati relativi alle sole emissioni dirette.
Operativamente il meccanismo sarà applicato in maniera progressiva secondo la seguente tempistica:
- una prima fase o fase di transizione (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) in cui la misura non sarà applicata interamente ai prodotti importati, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti autorizzati CBAM);
- la seconda fase (con avvio dal 1° gennaio 2026), in cui il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva, sebbene attraverso un regime transitorio con la coesistenza con l'EU ETS che durerà fino al 31 dicembre 2033.
Fase di transizione
Durante la prima fase, gli operatori dovranno condurre un'attività di reporting trimestrale delle emissioni incorporate delle merci importate, sulla base dei dati raccolti dai produttori extra UE, e seguendo le regole definite dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023.
Sono tenuti in particolare al reporting gli operatori individuati nell'articolo 2 del regolamento, ovvero:
- gli importatori;
- i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'art. 182 del regolamento (UE) 952/2013;
- in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.
Dal 4 dicembre 2023 sarà possibile effettuare la richiesta di autorizzazione per l'accesso al portale CBAM dedicato ai dichiaranti.
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Fonte: Ets Minambiente
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