Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Registro CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism)

ID 20903 | | Visite: 3259 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/20903

Registro CBAM

Registro CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism)

ID 20903 | 06.12.2023 / In allegato Istruzioni “CBAM Registry” 

Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ha definito il funzionamento del meccanismo CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Si tratta di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS.

Il registro CBAM è un’applicazione disponibile a questo indirizzo: https://cbam.ec.europa.eu/declarant 

Ambito di applicazione

Il CBAM si applicherà inizialmente ad un ristretto numero di prodotti importati (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno), classificati secondo la Nomenclatura Combinata (c.d. codici NC, corrispondenti a quelli del regolamento CEE n. 2658/87), comprendendo sia le merci che sono utilizzate nella loro produzione sia, per evitare possibili pratiche elusive del meccanismo, determinate lavorazioni dei prodotti definite con differenti codici NC.

L'elenco completo dei prodotti e dei relativi codici la cui importazione in territorio unionale prevederà l'applicazione del regolamento è incluso nell'Allegato I del regolamento.

Le emissioni incorporate nelle merci importate a cui sarà applicato il regolamento sono sia quelle dirette che quelle indirette, ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato II per cui sarà richiesta la raccolta dei dati relativi alle sole emissioni dirette.

Operativamente il meccanismo sarà applicato in maniera progressiva secondo la seguente tempistica:

- una prima fase o fase di transizione (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) in cui la misura non sarà applicata interamente ai prodotti importati, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti autorizzati CBAM);

- la seconda fase (con avvio dal 1° gennaio 2026), in cui il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva, sebbene attraverso un regime transitorio con la coesistenza con l'EU ETS che durerà fino al 31 dicembre 2033.

Fase di transizione

Durante la prima fase, gli operatori dovranno condurre un'attività di reporting trimestrale delle emissioni incorporate delle merci importate, sulla base dei dati raccolti dai produttori extra UE, e seguendo le regole definite dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023.

Sono tenuti in particolare al reporting gli operatori individuati nell'articolo 2 del regolamento, ovvero:

- gli importatori;
- i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'art. 182 del regolamento (UE) 952/2013;
- in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.

Dal 4 dicembre 2023 sarà possibile effettuare la richiesta di autorizzazione per l'accesso al portale CBAM dedicato ai dichiaranti.

...

Fonte: Ets Minambiente

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea.pdf)Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione
 
IT228 kB543

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 145

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 124

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 111

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 217

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 157

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto

Più letti Ambiente