Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Registro CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism)

ID 20903 | | Visite: 2887 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/20903

Registro CBAM

Registro CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism)

ID 20903 | 06.12.2023 / In allegato Istruzioni “CBAM Registry” 

Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ha definito il funzionamento del meccanismo CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Si tratta di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS.

Il registro CBAM è un’applicazione disponibile a questo indirizzo: https://cbam.ec.europa.eu/declarant 

Ambito di applicazione

Il CBAM si applicherà inizialmente ad un ristretto numero di prodotti importati (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno), classificati secondo la Nomenclatura Combinata (c.d. codici NC, corrispondenti a quelli del regolamento CEE n. 2658/87), comprendendo sia le merci che sono utilizzate nella loro produzione sia, per evitare possibili pratiche elusive del meccanismo, determinate lavorazioni dei prodotti definite con differenti codici NC.

L'elenco completo dei prodotti e dei relativi codici la cui importazione in territorio unionale prevederà l'applicazione del regolamento è incluso nell'Allegato I del regolamento.

Le emissioni incorporate nelle merci importate a cui sarà applicato il regolamento sono sia quelle dirette che quelle indirette, ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato II per cui sarà richiesta la raccolta dei dati relativi alle sole emissioni dirette.

Operativamente il meccanismo sarà applicato in maniera progressiva secondo la seguente tempistica:

- una prima fase o fase di transizione (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) in cui la misura non sarà applicata interamente ai prodotti importati, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti autorizzati CBAM);

- la seconda fase (con avvio dal 1° gennaio 2026), in cui il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva, sebbene attraverso un regime transitorio con la coesistenza con l'EU ETS che durerà fino al 31 dicembre 2033.

Fase di transizione

Durante la prima fase, gli operatori dovranno condurre un'attività di reporting trimestrale delle emissioni incorporate delle merci importate, sulla base dei dati raccolti dai produttori extra UE, e seguendo le regole definite dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023.

Sono tenuti in particolare al reporting gli operatori individuati nell'articolo 2 del regolamento, ovvero:

- gli importatori;
- i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'art. 182 del regolamento (UE) 952/2013;
- in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.

Dal 4 dicembre 2023 sarà possibile effettuare la richiesta di autorizzazione per l'accesso al portale CBAM dedicato ai dichiaranti.

...

Fonte: Ets Minambiente

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea.pdf)Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione
 
IT228 kB455

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Ott 12, 2024 36

Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438

Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 ID 227128 | 12.010.2024 Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti… Leggi tutto
Ott 12, 2024 51

Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 146

Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 146 ID 22717 | 12.10.2024 Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 146Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati… Leggi tutto
Livelli di fondo molecole organiche suoli pianura ER   ARPAE 2023
Ott 08, 2024 126

Report livelli di fondo molecole organiche suoli pianura ER

Report livelli di fondo di alcune molecole organiche nei suoli della pianura emiliano-romagnola / ARPAE 2023 ID 22691 | 08.10.2024 / In allegato Acquisizione di un quadro conoscitivo dei dati Il progetto “Acquisizione di un quadro conoscitivo dei livelli di fondo di alcune molecole organiche nei… Leggi tutto
LG Campionamento gas interstiziali e rilievo emissioni di vapori dal terreno
Ott 06, 2024 151

LG campionamento gas interstiziali e rilievo emissioni di vapori dal terreno

Linea guida campionamento dei gas interstiziali e rilievo delle emissioni di vapori dal terreno in corrispondenza dei siti contaminati ID 22676 | 06.10.2024 / In allegato Arpa RP 2013 L’opportunità di effettuare una campagna di rilievi in campo finalizzata a misurare l’entità del flusso di vapori… Leggi tutto

Più letti Ambiente