Interpello ambientale 08.08.2023 - modello unico rifiuti da manutenzione reti fognarie per i rifiuti navi
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Interpello ambientale 08.08.2023 - modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione reti fognarie per i rifiuti navi
ID 20134 | 08.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 08.08.2023
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 – septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’Associazione Amici della Terra onlus ha richiesto chiarimenti in ordine a:
- corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs. 197/2021 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, con riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e alla Deliberazione n. 14 del 21.12.2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali, circa l’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie di cui al già citato art. 230, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- continuità operativa degli impianti portuali in ottemperanza delle disposizioni previste all’art.7 del citato D.lgs. n. 197 del 2021 relativo al conferimento dei rifiuti delle navi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.197, e in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera c) relativamente alla definizione “Rifiuti delle navi: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché' i rifiuti accidentalmente pescati”;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera f) relativamente alla definizione di “Impianto portuale di raccolta o impianti portuali di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi”;
c) l’articolo 6, comma 1, recante disposizioni per la “Notifica anticipata dei rifiuti”;
d) l’articolo 7, comma 1, in cui è disposto che “Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.”
e) l’articolo 7, comma 2, in cui è disposto che “Al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all’allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l’ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e in particolare:
a) l’articolo 193 in cui è definito il quadro normativo per il trasporto dei rifiuti mediante l’utilizzo del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
b) l’articolo 230, comma 5, in cui è riportato che “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Preliminarmente occorre evidenziare che il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.197, norma di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, in ottemperanza alle previsioni contenute nella stessa direttiva, ha la finalità di proteggere l’ambiente marino dall’inquinamento derivante dai rifiuti navali e, allo stesso di tempo, di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti tramite l’aggiornamento degli adempimenti in materia di registrazione del flusso dei rifiuti, attraverso l’obbligo di notifica anticipata dei rifiuti e l’introduzione del modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti, che deve essere compilato dal gestore dell’impianto di raccolta e fornito al comandante della nave.
In relazione al quadro normativo sopraesposto e, con particolare riferimento alle procedure di conferimento dei rifiuti indicate nel citato D.lgs. n. 197/2021, si rileva che:
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, mediante la procedura di notifica anticipata dei rifiuti eseguita da parte dell'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti al tipo e alla quantità di rifiuti prodotti dalla nave da conferire all’impianto portuale di raccolta;
- ai sensi dell’art. 7 comma 1, il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL;
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti compilano il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» e forniscono la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.
Le citate procedure sono tese a disciplinare in modo chiaro la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e le modalità di conferimento agli impianti portuali di raccolta, oltre che a garantire la completa tracciabilità degli stessi dal luogo di produzione al luogo di conferimento nell’ambito delle zone portuali.
Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e il gestore dell’impianto portuale di raccolta può provvedere allo stoccaggio dei rifiuti delle navi nel proprio impianto o avviare i rifiuti raccolti direttamente all’impianto di recupero/smaltimento fuori dall’area portuale.
L’attività di trasporto del rifiuto fuori dall’area portuale è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui all’articolo 193 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si osserva che l’attività oggetto dell’interpello si riferisce alla raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi effettuata nell’ambito dell’area portuale, da parte del soggetto gestore dell’impianto portuale di raccolta.
Trattasi quindi di attività diversa da quella disciplinata ai sensi dell’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Per il conferimento dei rifiuti delle navi, ivi incluse le acque di scarico, non è ravvisabile l’applicazione del modello di cui al citato articolo 230, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e alla deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per il trasporto di tale tipologia di rifiuti si applica, pertanto, il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.lgs. 152/2006.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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