Convenzione di Ginevra
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Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
ID 17203 | 31.07.2022 / Download scheda pdf
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza - Risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
GU n. L 171/13 del 27/06/1981
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Con la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, le parti (ovvero i paesi che l’hanno ratificata) si impegnano a collaborare per limitare, prevenire e ridurre gradualmente le loro emissioni di inquinanti atmosferici e a lottare contro l’inquinamento atmosferico transfrontaliero che ne deriva. La decisione conclude la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione). Anche tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione.
Obiettivi
Proteggere l’uomo e l’ambiente dall’inquinamento atmosferico e tentare di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (art. 2).
Provvedimenti
1. Definizioni: “inquinamento atmosferico”, “inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza” (art. 1).
2. Per attuare la Convenzione, le Parti si attengono ai seguenti principi fondamentali: le Parti elaborano, mediante scambio di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza, le politiche e le strategie necessarie per combattere le emissioni di inquinanti atmosferici nonché per realizzare sistemi di gestione della qualità dell’aria (artt. 3-8).
3. Le Parti contraenti intraprendono attività concertate di ricerca e/o di sviluppo dirette a sviluppare delle tecnologie per ridurre le emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici, a creare della strumentazione per sorvegliare e misurare il tasso di emissione e concentrazione degli inquinanti, a impostare dei modelli perfezionati per meglio comprendere il trasporto transfrontaliero a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a studiare gli effetti dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull’ambiente, a elaborare dei programmi d’insegnamento e di formazione (art. 7).
4. Le Parti contraenti procedano allo scambio d’informazioni sui tassi di emissione ed i flussi di determinati inquinanti atmosferici, i principali cambiamenti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale, le tecniche di riduzione dell’inquinamento atmosferico, il costo della lotta contro le emissioni di inquinanti atmosferici, i dati meteorologici e fisico-chimici relativi al trasporto degli inquinanti, i dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell’inquinamento atmosferico, le politiche e strategie nazionali, subregionali e regionali di lotta contro i composti dello zolfo e gli altri principali inquinanti atmosferici (art. 8).
5. Le Parti contraenti sottolineano la necessità di attuare e di ampliare il “Programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)” (art. 9).
6. Sono istituiti un Organo Esecutivo incaricato tra l’altro di controllare l’attuazione della Convenzione e di costituire dei gruppi di lavoro per esaminare i problemi connessi con l’attuazione e gli sviluppi della Convenzione e un Segretariato (artt. 10-11).
7. È prevista una procedura per la composizione delle controversie (art. 13).
Vedi: Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention) (UNECE, 1979)
Decisione 81/462/CEE relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
Nell’ambito della convenzione sono stati sviluppati, in totale, otto diversi protocolli:
01 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in europa (EMEP), Ginevra 28/09/84
02 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, Helsinki 08/07/85
03 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri, Sofia 31/10/88
04 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri, ginevra 18/11/91
05 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, Oslo 14/06/94
06 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, Aarhus 24/06/98
07 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti, Aarhus 24/06/98
08 Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, Gothenburg 30/11/99
01. Protocollo di Ginevra del 1984 (EMEP)
Il protocollo del 1984 relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (Protocollo EMEP): uno strumento per la condivisione internazionale dei costi di un programma di monitoraggio che costituisce la spina dorsale dell’analisi e della valutazione dell’inquinamento atmosferico europeo alla luce degli accordi sulla riduzione delle emissioni.
Il protocollo del 1985 relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri (Protocollo di Helsinki) di almeno il 30 % rispetto ai livelli del 1980.
Il protocollo del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto (NOx) o ai loro flussi transfrontalieri (Protocollo di Sofia): una prima fase prevede il congelamento delle emissioni di NOx o dei loro flussi transfrontalieri ai livelli del 1987; una seconda fase prevede l’applicazione di un approccio basato sugli effetti, per ridurre ulteriormente le emissioni di composti azotati, compresa l’ammoniaca (NH3), e di composti organici volatili (COV), in considerazione del loro contributo all’inquinamento fotochimico, all’acidificazione e all’eutrofizzazione e al loro effetti sulla salute umana, sull’ambiente e sui materiali, affrontando tutte le fonti di emissione significative.
04. Protocollo di Ginevra del 1991
Il protocollo del 1991 sul controllo delle emissioni di COV o dei loro flussi transfrontalieri: questi composti sono responsabili della formazione dell’ozono troposferico e le parti contraenti devono optare per uno dei tre obiettivi di riduzione delle emissioni, da raggiungere entro il 1999:
- una riduzione del 30% dei COV, usando come base un anno tra il 1984 e il 1990;
- una riduzione del 30% delle emissioni di COV all’interno dell’area di gestione dell’ozono troposferico specificata nell’allegato I del protocollo e garantendo che le emissioni nazionali totali non superino i livelli del 1988; o
- se le emissioni nel 1988 non hanno superato determinati livelli specificati, le parti contraenti possono optare per una stabilizzazione a quel livello di emissione.
Il protocollo del 1994 relativo a una nuova riduzione delle emissioni di zolfo (Protocollo di Oslo): questo protocollo si basa sul protocollo di Helsinki del 1985 e fissa limiti di emissione fino al 2010 e oltre. Le parti sono tenute ad adottare le misure più efficaci per la riduzione delle emissioni di zolfo, che comprendono:
- aumentare l’efficienza energetica;
- utilizzare energie rinnovabili;
- ridurre il contenuto di zolfo nei carburanti; e
- applicare le migliori tecnologie di controllo disponibili (BAT). Il protocollo incoraggia inoltre ad applicare strumenti economici per l’adozione di approcci economicamente efficaci alla riduzione delle emissioni di zolfo.
06. / 07. Protocollo di Aarhus
06. Il protocollo del 1998 sui metalli pesanti (Protocollo di Aarhus): si concentra su tre metalli, il cadmio, il piombo e il mercurio. Le parti contraenti dovranno ridurre le loro emissioni al di sotto dei livelli raggiunti nel 1990 (o in un anno alternativo tra il 1985 e il 1995). Il protocollo mira a ridurre le emissioni da fonti industriali, processi di combustione e incenerimento dei rifiuti. Stabilisce valori limite rigorosi per le emissioni da fonti fisse e suggerisce le migliori tecniche disponibili per queste fonti, come filtri speciali o depuratori per fonti di combustione o processi privi di mercurio. Il protocollo richiede alle parti contraenti eliminare progressivamente la benzina contenente piombo. Introduce inoltre misure per ridurre le emissioni di metalli pesanti da altri prodotti, ad esempio il mercurio nelle batterie, e propone l’introduzione di misure di gestione per altri prodotti contenenti mercurio, quali i componenti elettrici, i dispositivi di misurazione, le lampade fluorescenti, l’amalgama dentale, i pesticidi e le vernici. Il protocollo è stato modificato nel 2012 per introdurre valori limite di emissione (ELV) più stringenti per le emissioni di particolato e di cadmio, piombo e mercurio applicabili per talune combustioni e altre fonti di emissioni industriali che li rilasciano nell’atmosfera. Le categorie di sorgenti di emissioni per i tre metalli pesanti sono state estese anche alla produzione di leghe di silicio e ferromanganese, allargando così l’ambito delle attività industriali per le quali sono stabiliti limiti di emissione.
07. Il protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, il cui obiettivo finale è quello di eliminare eventuali scarichi, emissioni e perdite di tali inquinanti. Il protocollo vieta la produzione e l’uso di alcuni prodotti in via definitiva, mentre per altri l’eliminazione era prevista per una fase successiva. Comprende disposizioni per il trattamento dei rifiuti di prodotti vietati e obbliga le parti contraenti a ridurre le loro emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici ed esaclorobenzene (HCB) al di sotto dei loro livelli del 1990 (o di un anno alternativo tra il 1985 e il 1995). Per l’incenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi e sanitari stabilisce valori limite specifici. Inizialmente si concentrava su un elenco di 16 sostanze che erano state selezionate in base a criteri di rischio concordati. Le sostanze includevano undici pesticidi, due prodotti chimici industriali e tre sottoprodotti/contaminanti. Il protocollo è stato modificato nel 2009 per includere 7 nuove sostanze: esaclorobutadiene, ottabromodifeniletere, pentaclorobenzene, pentabromodifeniletere, perfluorottano sulfonato, naftaleni policlorurati e paraffine clorurate a catena corta. Le parti contraenti hanno rivisto gli obblighi per i composti DDT, eptaclor, HCB e PCB, nonché per gli ELV derivanti dall’incenerimento dei rifiuti. Per facilitare la ratifica del protocollo da parte dei paesi con economie in transizione, le parti contraenti hanno introdotto flessibilità per questi paesi per quanto riguarda i tempi per l’applicazione degli ELV e delle BAT.
Il protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (Protocollo di Göteborg): fissa limiti nazionali di emissione dal 2010 al 2020 per 4 inquinanti: anidride solforosa (SO2), NOx, COV e NH3.
Stabilisce inoltre valori limite rigorosi per fonti di emissioni specifiche (ad esempio impianti di combustione, produzione di elettricità, pulitura a secco, automobili e camion) e richiede che siano utilizzate le BAT per mantenere basse le emissioni.
Anche le emissioni di COV da prodotti quali vernici o aerosol devono essere ridotte e gli agricoltori sono obbligati ad adottare misure specifiche per controllare le emissioni di NH3. Il protocollo è stato modificato nel 2012 per includere impegni nazionali sulla riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2020 e oltre [tali emendamenti sono stati ratificati dall’Unione nella decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio]. Molti degli allegati tecnici del protocollo sono stati rivisti con serie aggiornate di ELV sia per le principali fonti fisse che per le fonti mobili. Il protocollo rivisto è il primo accordo vincolante che include impegni per la riduzione delle emissioni di particolato fine. Il protocollo modificato include anche specificatamente l’inquinante climatico di breve durata (fuliggine) come componente di una materia particolare. La riduzione del particolato (che comprende la fuliggine) attraverso l’attuazione del protocollo ridurrà l’inquinamento atmosferico, favorendo nel contempo i benefici collaterali del clima.
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Cooperazione politica
La convenzione prevede che le parti contraenti elaborino ed attuino politiche e strategie appropriate, in particolare dei sistemi di gestione della qualità dell’aria.
Le parti contraenti si riuniscono regolarmente (almeno una volta all’anno) per valutare i progressi compiuti e consultarsi sui settori oggetto della convenzione.
Cooperazione scientifica
Le parti realizzano attività concertate di ricerca e di sviluppo, in particolare per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, per sorvegliare e misurare i tassi di emissione e le concentrazioni in questione, nonché per studiarne gli effetti sulla salute e l’ambiente.
Scambio di informazioni
Le parti contraenti della convenzione si scambiano informazioni riguardanti, in particolare:
- le emissioni dei principali inquinanti atmosferici (a cominciare dall’SO2) e i loro effetti;
- gli elementi in grado di indurre degli importanti cambiamenti sul piano dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in particolare le politiche nazionali e lo sviluppo industriale);
- le tecnologie di controllo per ridurre l’inquinamento atmosferico;
- le politiche e le strategie nazionali per combattere i principali inquinanti.
Cooperazione sul monitoraggio dell’inquinamento
Le parti partecipano al programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP). Tale programma, disciplinato da un protocollo separato (il protocollo EMEP), mira a fornire alle parti contraenti della convenzione:
- informazioni scientifiche in materia di sorveglianza dell’atmosfera, elaborazione di modelli informatici;
- valutazione delle emissioni;
- elaborazione di proiezioni.
Al fine del successo di tale cooperazione, la convenzione prevede di:
- estendere il programma, inizialmente incentrato sulla sorveglianza dell’SO2 e delle sostanze apparentate, agli altri principali inquinanti atmosferici;
- sorvegliare la composizione dei comparti ambientali che potrebbero essere contaminati da tali inquinanti (acqua, suolo e vegetazione) e gli effetti sulla salute e l’ambiente;
- fornire dati meteorologici e altri dati scientifici relativi ai fenomeni che si manifestano nel corso del trasporto;
- avvalersi, ove possibile, di tecniche di monitoraggio e di modelli comparabili o standardizzati;
- incorporare l’EMEP nei programmi nazionali e internazionali pertinenti;
- scambiarsi regolarmente i dati raccolti nel corso dell’attività di sorveglianza.
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