Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386
Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
(GU n.23 del 29.01.2004 - SO n. 14)
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Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
(GU L 171 del 27.6.1981)
Con la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, le parti (ovvero i paesi che l’hanno ratificata) si impegnano a collaborare per limitare, prevenire e ridurre gradualmente le loro emissioni di inquinanti atmosferici e a lottare contro l’inquinamento atmosferico transfrontaliero che ne deriva.
La decisione conclude la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione). Anche tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione.
Si definisce inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza il rilascio, diretto o indiretto dovuto all’attività umana, di sostanze nell’aria che hanno effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente in un altro paese e per il quale il contributo delle fonti di emissione o dei gruppi di fonti non può essere distinto.
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