Regolamento (EoW) inerti da costruzione e demolizione
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Regolamento (EoW) inerti da costruzione e demolizione
ID 16050 | 15.03.2022 / In allegato Schema Regolamento (EoW)
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Schema di regolamento notificato alla Commissione in data 14/03/2022, termine status quo di tre mesi il 15/06/2022.
Numero di notifica: 2022/149/I (Italia)
Data di ricezione: 14/03/2022
Termine dello status quo: 15/06/2022
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Il regolamento è finalizzato ad attuare quanto previsto ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto nell’ordinamento italiano – in conformità all’art. 6, comma 4, della direttiva 2008/98/CE – con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, con cui è stata recepita la predetta direttiva. In generale, si rileva che dal trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da rifiuti inerti di origine minerale esitano aggregati di recupero di varia granulometria con prestazioni analoghe a quelli provenienti da cave.
Si rappresenta che all’allegato 2 è richiamata la seguente condizione:
“Per gli utilizzi di cui al punto 1) lettera f) sono rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell’allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 relativi alla presenza di Cr VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.”
La cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime.
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Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
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1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
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Collegati
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Modifica art. 184 ter TUA End of waste | Legge 128/2019
End of Waste e REACH / CLP
Decreti e Regolamenti End of Waste (EoW) | Status
Vademecum End of Waste (EoW)
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