Interpello ambientale 11.08.2025
Interpello ambientale ai sensi dell’art.3 septies del d.lgs 152/2006 in ordine a “'utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazione di emergenza idrica”. RIF. NOTA PROT. n. 136815 21.07.2025.
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero con nota prot. n. 136815 del 21-07-2025, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazione di emergenza idrica, proponendo i seguenti quesiti:
1. Utilizzo di acqua reflua depurata e affinata, conforme ai limiti di qualità stabiliti dal DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per l’approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non.
2. Utilizzo, in via eccezionale e temporanea, delle acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ai fini antincendio, in ragione dell’emergenza idrica in atto e della necessità di garantire disponibilità idrica immediata per finalità di pronto intervento.
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Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Questa Amministrazione precisa, innanzitutto, che la fattispecie in cui si inscrivono i quesiti posti è quella del riutilizzo delle acque reflue per scopi antincendio.
Come noto, il regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, limita il proprio ambito applicativo al riutilizzo di acque reflue urbane a fini irrigui in agricoltura (art. 2 reg. 2020/741). Pertanto, la vicenda in esame non è da considerare regolata dal suddetto regolamento.
Attualmente, nelle more dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 99 TUA, il riutilizzo per fini diversi da quelli irrigui di acque reflue continua ad essere disciplinato dal d.m. n. 185/2003.
Esso, in particolare, subordina l’esercizio dell’attività di riutilizzo al rilascio di un titolo autorizzatorio nell’ambito del quale «sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l’impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione» (art. 6 d.m. n. 185/2003).
Con il quesito n. 1), codesta Amministrazione chiede se è ammissibile l’«utilizzo di acqua reflua depurata e affinata […] per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non».
Il suddetto d.m. n. 185/2003), ammette, oltre agli usi irrigui in agricoltura – ora, come osservato, disciplinati dal regolamento (UE) 2020/741 – anche gli usi civili e industriali (art. 3). In particolare, l’uso «come acqua antincendio» è espressamente contemplato dall’art. 3, lett. c) d.m. n. 185/2003, tra gli usi industriali.
Alla luce di quanto sopra espresso, sembra pertanto dover ritenere ammissibile una simile forma di riutilizzo, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal d.m. n. 185/2003 in materia di riutilizzo a fini industriali.
L’esame di tali prescrizioni è utile ai fini del riscontro del successivo quesito n. 2).
Con esso, l’interpellante chiede se la pertinente normativa statale in materia ambientale ammetta un utilizzo a fini antincendio di «acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006», ma che – sembra di capire – non siano state sottoposte a un ulteriore trattamento all’esito del quale esse possano essere qualificate come «acque affinate» ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. i bis) TUA.
[...] Segue in allegato