Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2024/3234

ID 23177 | | Visite: 715 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/23177

Regolamento  UE  2024 3234

Regolamento (UE) 2024/3234 / Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)

ID 23177 | 23.12.2024

Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

GU L 2024/3234 del 23.12.2024

Entrata in vigore: 26.12.2024

___________

Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1) l'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.»;

2) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37 Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.

2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»;

3) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.».

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2024 3234.pdf)Regolamento (UE) 2024/3234
 
IT881 kB104

Tags: Ambiente Foreste / Boschi / Parchi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 637

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto

Più letti Ambiente