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Decreto 11 novembre 2020

ID 12897 | | Visite: 1446 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/12897

 Decreto 11 11 2020

Decreto 11 novembre 2020

Piano nazionale per l'eliminazione e l'utilizzo dell'amalgama dentale.

(GU n.42 del 19.02.2021)

Entrata in vigore: 01.03.2021

La Convenzione di Minamata sul mercurio prevede l’adozione di misure per eliminare progressivamente l’amalgama dentale e, a livello europeo, il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ha previsto, all’art. 10, a far data dal 1° gennaio 2019, che l’utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di otturazioni/elementi dentali contenenti tale materiale, siano effettuate esclusivamente su riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo regolamento (UE) 2017/852). Lo stesso regolamento, prevede, sempre all’art. 10, comma 3, che ogni Stato membro definisca un Piano nazionale concernente le misure che intende adottare al fine di eliminare gradualmente l’utilizzo dell’amalgama dentale e che ciascuno Stato membro metta a disposizione del pubblico, su internet, il piano di cui sopra e che questo venga comunicato alla Commissione entro un mese dall’adozione.

Art. 1. Adozione e divulgazione del piano

È adottato il «Piano nazionale per l’eliminazione dell’utilizzo dell’amalgama dentale», che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. Il Piano di cui al comma 1 è reso disponibile sui portali istituzionali del Ministero della salute, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso dal Ministero della salute alla Commissione dell’Unione europea entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2. Monitoraggio dell’attuazione del Piano

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Segretario generale del Ministero della salute è costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio semestrale dell’attuazione del Piano di cui all’art. 1, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro ventiquattro mesi dall’adozione del presente decreto, il gruppo di lavoro di cui al comma 1 trasmette al Ministro della salute una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui all’art. 1.

Art. 3. Modifiche tecniche

l. Il Piano di cui all’art. 1 può essere modificato o sostituito, a seguito degli esiti del monitoraggio condotto ai sensi dell’art. 2 nonché in attuazione delle decisioni dell’Unione europea in materia di utilizzo dell’amalgama dentale.

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Tags: Ambiente Convenzione Minamata Mercurio

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