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Direttiva (UE) 2025/2205

Direttiva (UE) 2025/2205 Nuove regole patente di guida

Direttiva (UE) 2025/2205 / Nuove regole patente di guida

ID 24854 | 05.11.2025

Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione 

GU L 2025/2205 del 5.11.2025

Entrata in vigore 25.11.2025

Modifiche:
- Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida (GU L 2025/2206 del 5.11.2025). Entrata in vigore: 25.11.2025

___________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:

a) i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;
b) il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
c) taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, all’annullamento, alla revoca, alla sospensione e alla limitazione delle patenti di guida;
d) taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti, in particolare per quanto riguarda un sistema di guida accompagnata e un periodo di prova.

2. La presente direttiva non si applica:

a) alle macchine mobili non stradali quali definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
b) ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare determinate attrezzature, macchine o rimorchi impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

[...]

Articolo 6 Categorie di patenti di guida

1.   La patente di guida autorizza il titolare a guidare veicoli a motore secondo la seguente classificazione:

a) ciclomotori:

categoria AM:

- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di progetto non superiore a 45 km/h e una potenza massima netta non superiore a 4 kW (esclusi quelli con una velocità massima di progetto inferiore o uguale a 25 km/h);
- quadricicli leggeri;

b) motocicli e tricicli a motore:

i) categoria A1:
- motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, con una potenza massima netta non superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli a motore con una potenza massima netta non superiore a 15 kW;

ii) categoria A2:
- motocicli con una potenza massima netta non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza [netta] superiore a 70 kW;
iii) Categoria A:
- motocicli;
- tricicli a motore con una potenza massima netta superiore a 15 kW.

Ai veicoli a motore delle categorie di cui alla lettera a) e alla presente lettera può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà della massa a vuoto del veicolo. Gli Stati membri possono applicare condizioni supplementari alle patenti di guida da essi rilasciate, sulla base di considerazioni di sicurezza stradale;

c) autoveicoli:

i) categoria B1:
- quadricicli pesanti.

La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli. Tali Stati membri possono rifiutare la conversione di una patente di guida per la categoria B1.

Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria, ai fini della guida sul loro territorio, esclusivamente per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), alle condizioni ivi previste e purché siano rispettati i requisiti aggiuntivi che il conducente abbia meno di 21 anni di età al momento del rilascio della patente di guida e che la patente di guida per tale categoria scada al compimento dei 21 anni. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, contrassegna la patente di guida con il codice dell’Unione 60.03, di cui all’allegato I, parte E;

ii) categoria B:
- autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.

Fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 4 250 kg. Qualora la massa complessiva superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente all’allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

- il completamento di un corso di formazione; oppure
- il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia il corso di formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

A condizione che tale corso di formazione sia stato completato e/o che tale prova sia stata superata, conformemente all’allegato V, e fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, gli autoveicoli di questa categoria possono consistere in:

- un camper la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi 4 250 kg, anche in combinazione con un rimorchio, se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5 000 kg;
- fatta salva un’autorizzazione di uno Stato membro conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera d), un veicolo di emergenza a motore utilizzato per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi, anche in combinazione con un rimorchio, 5 000 kg; o
- un autoveicolo alimentato con combustibili alternativi che rientri nell’equivalenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), in combinazione con un rimorchio, non già contemplato dal secondo trattino, se la massa massima autorizzata complessiva supera 4 250 kg ma non supera 5 000 kg.

Gli Stati membri indicano sulla patente di guida, mediante il pertinente codice dell’Unione di cui all’allegato I, parte E, l’abilitazione alla guida di tale combinazione, camper o veicolo di emergenza.

iii) categoria BE:

- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio delle categorie O1 o O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858;
iv) categoria C1:
- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;

v) categoria C1E:

- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata eccede i 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

vi) categoria C:
- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.

vii) categoria CE:
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;

viii) categoria D1:
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 ma non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;

ix) categoria D1E:
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;

x) categoria D:
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;

xi) categoria DE:
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg.

2. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità, previo accordo della Commissione, che si basa su una valutazione dell’impatto dell’esclusione proposta sulla sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dagli organismi di protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 7 Età minima

1. L’età minima del candidato cui può essere rilasciata la patente di guida è la seguente:

a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1;
b) 18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;

c) per quanto riguarda la categoria A:
i) 20 anni per i motocicli. Tuttavia, la guida di motocicli di questa categoria è subordinata all’acquisizione di una previa esperienza di almeno due anni alla guida di motocicli con patente di guida della categoria A2. Tale requisito di previa esperienza di due anni può non essere richiesto se il candidato ha almeno 24 anni;
ii) 21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;

d) 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;
e) 18 anni per le categorie C e CE a condizione che il conducente sia titolare di un certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;
f) 24 anni per le categorie D e DE;
g) 21 anni per le categorie D e DE a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2022/2561.

2. Gli Stati membri possono modificare l’età minima per il rilascio della patente di guida:

a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

per la categoria B1, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono comunque abbassare l’età minima a 15 anni per il rilascio di una patente di guida limitata al loro territorio, per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), e alle condizioni specificate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i) e all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c);

c) innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) tra l’età minima per la categoria A1 e l’età minima per la categoria A2 c’è un intervallo di almeno due anni;
ii) è richiesta un’esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di consentire la guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);

d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE;

e) abbassandola a 18 anni per le categorie D1, D1E, D e DE, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il conducente è titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;
ii) solo per le categorie D e DE, il conducente è soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2561;

f) abbassandola a 20 anni per le categorie D e DE, a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561.

3. Gli Stati membri possono abbassare l’età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

a) veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso, e i veicoli dei vigili del fuoco;

b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

4. Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di emissione fino a quando il titolare della patente di guida non abbia raggiunto l’età minima di cui al paragrafo 1, dopo di che sono valide in tutta l’Unione.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1. Tuttavia, non riconoscono la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2, lettere b), e) ed f).

Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente, nei rispettivi territori, la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 3, lettera a).

[...]

Articolo 29 Recepimento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Entro il 26 novembre 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2027.

3. Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 17. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2028.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30 Abrogazione

1. La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal 26 novembre 2029, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che è abrogato a decorrere dal 26 novembre 2027.

I riferimenti alla direttiva 2006/126/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII della presente direttiva.

2. Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogato a decorrere dal 26 novembre 2029.

I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato VII.

Articolo 31 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024