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Comunicato ADE 31 Dicembre 2019

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Tabelle ACI 2020

Tabelle ACI 2020

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

(GU n. 305 del 31 dicembre 2019)

...

Tabelle modificate dal Comunicato di rettifica riguardante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. (GU Serie Generale n.28 del 04-02-2020)

D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314

Art. 3. Determinazione del reddito di lavoro dipendente 

1. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, e' sostituito dal seguente: 

"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 

- 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Le tabelle

Le tabelle vengono utilizzate da aziende e Pubbliche Amministrazioni per calcolare il rimborso da corrispondere ai propri dipendenti qualora utilizzino l’auto privata per svolgere l’attività lavorativa; o per il calcolo del fringe benefit che i dipendenti devono riportare in fase di dichiarazione dei redditi.

Le tabelle pubblicate in Gazzetta sono nove, una per ogni categoria di veicolo riconosciuto a livello legale; in totale, sono riportati i valori di oltre 15.000 tra automobili e motocicli di tutti i produttori attivi e non attivi.

Legge di Bilancio 2020

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, che cambia la tassazione sulle auto aziendali, le tabelle sono sdoppiate: le prime riportano i valori per il fringe benefit validi fino al 30 giugno 2020; le seconde, invece, i valori del fringe benefit validi dal 1° luglio 2020 in poi.

Dal 1° luglio il calcolo sarà differente: per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 entreranno in vigore le nuove regole di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, con una penalizzazione per i veicoli maggiormente inquinanti.

La deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, quindi, sarà differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare delle emissioni di CO2 aumenterà anche il reddito da lavoro e quindi l’imposta dovuta.

In definitiva, le tabelle valide nei primi sei mesi riportano il solo valore del fringe benefit calcolato sul 30% del totale; quelle valide nella seconda metà dell’anno riportano, invece, i valori del fringe benefit calcolato sul 25%, 30%, 40% e 50% del totale.

Per entrambi i periodi le tabelle ACI 2020 riportano i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ad uso promiscuo suddivisi per tipologia di alimentazione, e sono:

- autoveicoli a benzina in produzione;
- autoveicoli a gasolio in produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione;
-  autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
- autoveicoli a benzina fuori produzione;
- autoveicoli a gasolio fuori produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
- motoveicoli.

Nota Bene: qualora il mezzo di trasporto utilizzato non fosse presente nelle nuove Tabelle ACI, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.

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