Decreto 12 dicembre 2019
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Decreto 12 dicembre 2019
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2020 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(GU n. 304 del 30-12-2019)
Download Calendario divieti circolazione veicoli Massa Sup. 7,5 T | 2020
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54 del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 del C.d.S.
3. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 6 dell’art. 10 del C.d.S.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del C.d.S.
6. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.
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