Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205
della Commissione del 29 novembre 2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada (RSI) di veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, trasmessa attraverso il sistema RSI di cui all'articolo 3.
Articolo 2 Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:
1) «messaggio RSI»: messaggio di notifica facente seguito a un controllo tecnico su strada più approfondito di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/47/UE, trasmesso attraverso il sistema RSI o un'altra rete sicura in un formato strutturato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
2) «rapporto RSI più approfondito»: documento emesso a seguito di un controllo su strada più approfondito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE;
3) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, oppure in cui è messo in servizio qualora non sia immatricolato ai sensi della legislazione nazionale.
Articolo 3 Sistema RSI
1. La Commissione istituisce un sistema di messaggistica (sistema RSI) utilizzando l'architettura di sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada in conformità al regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema RSI agevola l'ottemperanza all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE.
2. Il sistema RSI soddisfa le specifiche tecniche indicate nell'allegato I, nell'allegato III, punti 1 e 2, e negli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, nonché nell'allegato del presente regolamento.
GUUE L 314/3 del 30.11.2017
Entrata in vigore: 20.12.2017
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1. Ove in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose o carenze che portano alla limitazione o al divieto dell’utilizzazione del veicolo, il punto di contatto notifica al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo. Tale notifica contiene gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all’allegato IV ed è comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. La Commissione adotta norme dettagliate in merito alle procedure per la notifica dei veicoli con carenze gravi o pericolose al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
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