Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 22908 | 11.11.2024 / In allegato
Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024
OGGETTO: Nota Risposta - Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Linee guida della Commissione Europea - Direzione generale della mobilità e dei trasporti - Direzione C, del 16 marzo 2018, relative alla tipologia di tachigrafo che risulta necessario installare e utilizzare nei veicoli immatricolati in uno Stato membro.
Si fa riferimento alla nota del 17 ottobre u.s. di codesto Compartimento, relativa alla richiesta di informazioni riguardante il cronoprogramma adottato dall’Unione Europea per l’installazione delle diverse versioni dei tachigrafi sui veicoli immatricolati negli Stati membri.
Il regolamento CEE 3821/85 ha riunito le preesistenti disposizioni relative all’apparecchio di controllo, stabilendo le condizioni per la sua costruzione, installazione e utilizzo.
Il regolamento CEE 2135/98 e il regolamento CE 1360/2006 hanno modificato il predetto regolamento, introducendo il tachigrafo digitale e adeguandone i contenuti al progresso tecnico, prevedendo i requisiti per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo. L’adozione del tachigrafo digitale diviene obbligatoria negli Stati membri, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 01/05/2006, senza prevedere alcun adeguamento per i veicoli in circolazione.
Pertanto, alla luce del susseguirsi delle modifiche normative introdotte si ritengono sovrapponibili le definizioni di “apparecchio di controllo” e “apparecchio”, poiché descrivono il dispositivo (senza definirne i componenti) atto a registrare e memorizzare i dati sulla marcia dei veicoli e i tempi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti. Il termine “unità di bordo”, invece identifica il solo tachigrafo installato in cabina.
Per quanto riguarda l’installazione del tachigrafo digitale “smart2”, anche in caso di avaria dei tachigrafi intelligenti versione 1, il Ministero dei Trasporti ha stabilito che il termine del 18 agosto 2025 è applicabile a tutti i veicoli che, indipendentemente dalla data di immatricolazione, non avessero provveduto a tale obbligo entro il 31 dicembre 2023.
Tale previsione pertanto è valida anche per i veicoli che, nel periodo di tempo in cui era vigente il regime transitorio di deroga, hanno installato i tachigrafi intelligenti di prima versione.
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Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 202...
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
(GU L 403, 30.12.2006)
[box-note]Modificata da:
- Direttiva 2009/...
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