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Circolare ANGA n. 2 del 9 luglio 2024

ID 22216 | | Visite: 515 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/22216

Circolare ANGA n. 2 del 9 luglio 2024 / Veicoli noleggiati per trasporto merci

ID 22216 | 10.07.2024 / In allegato

Circolare ANGA n. 2 del 9 luglio 2024 - Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali - Aggiornamenti normativi

Con l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ed è stato di conseguenza modificato l’articolo 84 del Codice della Strada (CdS), di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In relazione ad una serie di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti in questa prima fase di applicazione della suddetta disposizione legislativa, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:

- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).

La documentazione presentata dall’impresa interessata ad utilizzare tali veicoli deve essere redatta in lingua italiana oppure deve essere accompagnata da traduzione giurata secondo la normativa italiana.

[...]

Fonte: ANGA

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Tags: Trasporto Trasporto Strada

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