Slide background




Regolamento (UE) 2024/1257

ID 21822 | | Visite: 1203 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/21822

Regolamento  UE  2024 1257

Regolamento (UE) 2024/1257

ID 21822 | 08.05.2024

Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abrogaregolamenti (CE) n. 715/2007(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione

GU L 2024/1257 dell'8.5.2024

Entrata in vigore: 28.05.2024

Si applica a decorrere dal 29 novembre 2026 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 ed N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M1 o N1 omologati ai sensi del presente regolamento, e a decorrere dal 29 novembre 2027 ai veicoli nuovi delle categorie M1 o N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.

Si applica a decorrere dal 29 maggio 2028 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 o O4 omologati ai sensi del presente regolamento e a decorrere dal 29 maggio 2029 ai nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2,N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.

Si applica a decorrere dal 1° luglio 2028 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C1, a decorrere dal 1o aprile 2030 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C2 e a decorrere dal 1o aprile 2032 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C3.

Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli delle categorie M1 ed N1 prodotti da costruttori di piccole serie e dal 1° luglio 2031 ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 prodotti da costruttori di piccole serie.

Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 28 maggio 2024.

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030.

Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2031.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007(CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2017/1151 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030.

regolamenti (UE) n. 582/2011 e (UE) 2017/2400, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2031.

__________

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche comuni e le disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni e la vigilanza del mercato di veicoli a motore, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto concerne le emissioni di CO2 e inquinanti, il consumo di carburante e di energia elettrica e la durabilità delle batterie.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le regole per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato dei sistemi di monitoraggio di bordo, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, come pure le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché le regole per la determinazione accurata delle emissioni di CO2, dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia elettrica e dell'efficienza energetica.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, compresi quelli progettati e prodotti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 117, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2024 1257.pdf)Regolamento (UE) 2024/1257
 
IT1576 kB166

Tags: Trasporto Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Feb 24, 2025 125

Decreto 10 gennaio 2025

Decreto 10 gennaio 2025 ID 23516 | 24.02.2025 Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del… Leggi tutto
Regolamento  EU  2025 258
Feb 20, 2025 180

Regolamento (EU) 2025/258

Regolamento (EU) 2025/258 ID 23495 | 20.02.2025 Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus… Leggi tutto
Feb 18, 2025 102

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 ID 23482 | 18.02.2025 Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. Entrata in vigore del decreto: 22-10-2003 (GU n.170 del 24.07.2003 - SO n. 118) [box-warning]Abrogazione… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 192
Gen 29, 2025 218

Regolamento delegato (UE) 2025/192

Regolamento delegato (UE) 2025/192 ID 23375 | 29.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  n  402 2013
Gen 27, 2025 396

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 ID 23361 | 27.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 GU L 121/8 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 35
Gen 14, 2025 362

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 ID 23287 | 14.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei… Leggi tutto
Gen 05, 2025 179

Legge 4 aprile 1977 n. 135

Legge 4 aprile 1977 n. 135 ID 23249 | 05.01.2025 Legge 4 aprile 1977 n. 135Disciplina della professione di raccomandatario marittimo. (GU n.109 del 22.04.1977)________ Aggiornamenti all'atto: 26/08/1982 La LEGGE 12 agosto 1982, n. 605 (in G.U. 26/08/1982, n.235) 29/12/1995 LEGGE 28 dicembre 1995,… Leggi tutto

Più letti Trasporto