Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Pervengono, da parte di Prefetture e organi di polizia stradale, richieste di determinazioni in ordine alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in oggetto indicata (All. n. 1), che ha annullato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e <lei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione, dell'11 luglio 2012, prot. n. 19882 RU, concemente l'applicazione della normativa italiana ai dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed ai sistemi antislittamento prodotti dalla società AutoSock Operations A.S.
Il citato provvedimento della Motorizzazione aveva in sostanza sancito la non conformità dei dispositivi in esame ai requisiti prescritti dal D.M. 10 maggio 2011 e quindi l'inidoneità ad essere utilizzati in alternativa ai pneumatici invernali o agli altri mezzi antisdrucciolevoli equivalenti.
Il predetto dicastero, interessato da quest'Ufficio dopo la decisione del TAR, ha ribadito la fondatezza tecnico-giuridica del proprio provvedimento e comunicato di aver esperito ricorso al Consiglio di Stato (All. n. 2).
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segue in allegato
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Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(GU n.74 del 31.03.2011)

MIT, 16.09.2019
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