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Decreto MIMS 05 Settembre 2022

ID 17531 | | Visite: 1670 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/17531

Decreto MIMS 05 Settembre 2022

Decreto MIMS 05 Settembre 2022 / Dispositivo countdown per i semafori

ID 17531 | 27.10.2022 / Decreto in allegato

Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali. 

(GU  n.252 del 27.10.2022)

...

Il 05 settembre 2022, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il Decreto che definisce le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione dei cosiddetti “dispositivi countdown” per visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori.

Per rafforzare la sicurezza stradale, in particolare per le persone più a rischio, tra cui pedoni e i ciclisti, in coerenza con il Regolamento europeo 305/2011, lo schema di Decreto individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali. In particolare, si prevedono gli ambiti di applicazione relativamente agli impianti semaforici nuovi ed esistenti, con attraversamenti pedonali e ciclabili, all’interno o all’esterno delle intersezioni. Il Decreto definisce anche i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari o gestori delle strade in funzione della loro utilità per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, prevedendone l’obbligo nelle intersezioni più pericolose.

Il Decreto contiene un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, nonché le modalità di installazione e le condizioni per la commercializzazione, in base alle norme nazionali ed europee. Per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l’installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, redatti ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Per dare alle amministrazioni comunali un tempo adeguato per l’attuazione delle disposizioni, i Programmi devono essere redatti o aggiornati tenendo conto del Decreto del Ministro e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore.

________

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini di attuazione per l’installazione, negli impianti semaforici stradali, dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, denominati countdown, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
2. I dispositivi countdown sono installati, sia negli impianti semaforici esistenti sia negli impianti semaforici di nuova realizzazione, a condizione che soddisfino i requisiti e le modalità indicati nell’articolo 2, negli ambiti possibili di cui all’articolo 3, e, nei casi di installazione obbligatoria di cui all’articolo 4, nei termini indicati nell’articolo 7.

Art. 2 (Requisiti e modalità di installazione dei dispositivi countdown)

1. Nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le finalità dei dispositivi countdown, i requisiti funzionali, le modalità di funzionamento, le diverse caratteristiche (ottiche e fotometriche, elettriche ed elettroniche, meccaniche e costruttive) che essi devono possedere, nonché le modalità di installazione e le condizioni per la commercializzazione.
2. Ai fini dell’installazione, i dispositivi countdown devono essere dotati della dichiarazione di prestazione di prodotto, prevista ai sensi del Regolamento europeo 305/2011, rilasciata dal fornitore e redatta dal produttore, in coerenza con la norma armonizzata UNI EN 12368:2015, sulla base delle presenti disposizioni e dell’Allegato Tecnico.
3. L’installazione dei dispositivi countdown può essere realizzata nel caso di:
a) inserimento del solo dispositivo countdown, ad integrazione di impianti semaforici esistenti;
b) inserimento del dispositivo countdown in occasione della sostituzione integrale delle lanterne e/o del regolatore semaforico di impianti semaforici esistenti;
c) installazione contestuale del dispositivo countdown e delle lanterne in impianti semaforici di nuova realizzazione.

Art. 3 (Ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown)

1. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla, esclusivamente nei seguenti ambiti:
a) intersezioni in cui sono presenti attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali;
b) attraversamenti isolati, pedonali o ciclabili o ciclopedonali, ovvero al di fuori delle intersezioni.
2. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce rossa, esclusivamente nei seguenti ambiti:
a) strade regolate, anche temporaneamente, con senso unico alternato;
b) intersezioni, senza attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali, nelle quali la fase semaforica verde di una corrente veicolare è attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i dell’intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per senso di marcia.
3. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce gialla, esclusivamente nel caso in cui l’impianto semaforico comandi un’unica direzione di marcia, e solamente nei seguenti ambiti:
a) intersezioni in ambito extraurbano, interessate da flussi veicolari significativi e velocità operative dei veicoli elevate, che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari o superiore a 5 secondi;
b) intersezioni in ambito urbano, interessate da un numero di corsie superiore a 2 e con flussi veicolari significativi che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari o superiore a 5 secondi;
c) intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso.
4. I dispositivi countdown non possono essere utilizzati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce verde, né con le lanterne pedonali e ciclabili di luce verde e di luce rossa.
5. Il dispositivo countdown è utilizzato in abbinamento univoco con una singola lanterna semaforica e, per ogni segnale semaforico, costituito dall’insieme delle tre lanterne semaforiche, può essere installato, in coerenza con le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, un solo dispositivo countdown.
6. Nell’Allegato Tecnico è riportata una Tabella 1 di riepilogo degli ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown.

Art. 4 (Casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown)

1. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti pedonali:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi.
2. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne ciclabili di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclabili:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi.
3. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclopedonali:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi.
4. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nei seguenti sensi unici alternati, anche temporanei:
a) nel caso in cui la fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
b) nel caso in cui, la fase semaforica verde di una corrente veicolare è attuata dall’arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall’istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi.
5. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nelle seguenti intersezioni semaforizzate, senza attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali:
a) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori aventi una durata della fase di verde inferiore a 1/3 di quella degli altri rami, e nel caso in cui la relativa fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
b) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori, nel caso in cui il semaforo sia di tipo attuato dall’arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall’istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi.
6. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce gialla, soltanto nelle intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso, quando la durata del giallo veicolare è impostata ad un tempo inferiore a 5 secondi.
7. Nell’Allegato Tecnico è riportata una Tabella 2 di riepilogo dei casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown.

Art. 5 (Altri casi di installazione dei dispositivi countdown)

1. I dispositivi countdown, qualora ritenuti utili ed opportuni per motivi di sicurezza da parte degli enti proprietari e/o gestori delle strade, possono essere installati in tutti gli impianti semaforici diversi dai casi di installazione obbligatoria indicati all’articolo 4, ma sempre limitatamente agli ambiti possibili indicati all’articolo 3.
2. Negli attraversamenti pedonali, ciclopedonali e ciclopedonali esistenti e non semaforizzati gli enti proprietari e/o gestori delle strade valutano l’opportunità dell’installazione di impianti semaforici di nuova realizzazione, comprensivi di dispositivi countdown, quando:
a) gli attraversamenti pedonali sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 20 secondi;
b) gli attraversamenti ciclabili sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 10 secondi;
c) gli attraversamenti ciclopedonali sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento del pedone richiede un tempo pari ad almeno 20 secondi.

Art. 6 (Installazione di dispositivi complementari)

1. Negli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali a richiesta, ovvero con l’attivazione della fase che consente l’attraversamento solamente dopo la sua prenotazione tramite un apposito pulsante collocato sul sostegno delle lanterne semaforiche, il dispositivo countdown può essere integrato da un tipo di pulsantiera che indica, con le modalità descritte nell’Allegato Tecnico, l’accettazione della richiesta di attivazione della lanterna pedonale e/o ciclabile.
2. Le pulsantiere di cui al comma 1 sono installate obbligatoriamente negli impianti semaforici di nuova realizzazione o in caso di sostituzione di pulsantiere esistenti.
3. Nelle strade regolate con senso unico alternato attuato, ovvero con l’attivazione della fase che consente il transito dall’atto di arrivo del veicolo in una determinata area, i sensori di rilevamento del veicolo devono essere posti ad una distanza adeguata in modo che possano rilevare anche la presenza di un solo veicolo, che consenta l’attivazione della fase e la conseguente attivazione del dispositivo countdown in abbinamento con la lanterna veicolare normale di luce rossa.
4. Nelle intersezioni, senza attraversamenti pedonali e ciclabili, nelle quali la fase semaforica di una corrente veicolare è attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i dell’intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per senso di marcia, i sensori di rilevamento del veicolo devono essere posti ad una distanza adeguata in modo che possano rilevare anche la presenza di un solo veicolo, che consenta l’attivazione della fase e la conseguente attivazione del dispositivo countdown in abbinamento con la lanterna veicolare normale di luce rossa.

Art. 7 (Termini di attuazione delle disposizioni per l’installazione dei dispositivi countdown)

1. Negli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria di cui all’articolo 4, i dispositivi countdown sono installati entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi redatti, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, da parte di ogni singolo ente proprietario e/o gestore della strada. I Programmi devono essere redatti e/o aggiornati tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2. Negli impianti semaforici di nuova progettazione i dispositivi countdown sono previsti, nei casi di cui all’articolo 4, contestualmente al progetto delle lanterne semaforiche.
3. Gli impianti semaforici in corso di realizzazione e installazione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto sono considerati impianti esistenti, mentre gli impianti semaforici in corso di progettazione sono considerati di nuova progettazione.
4. Gli impianti countdown esistenti e installati a titolo sperimentale al momento dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio a condizione che rispettino le presenti disposizioni, nonché quelle dell’Allegato Tecnico, risultando tollerate soltanto difformità relative alle dimensioni.

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Fonte: MIMS

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