Circolare n. 21421 del 01.07.2022
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Circolare n. 21421 del 01.07.2022 / Permesso provvisorio di guida - Chiarimenti
ID 17000 | 03.07.2022
Oggetto: Art. 126, co. 8-bis, CdS – Permesso provvisorio di guida – chiarimenti interpretativi a seguito di segnalazioni dell’utenza.
Con numerose segnalazioni, diversi utenti, precedentemente incorsi nella violazione degli articoli 186 e/o 187 del Codice della strada, hanno segnalato che “le CML, le agenzie e la motorizzazione, si rifiutano di rilasciare permessi di guida oltre la scadenza della patente sino al tempo limite della visita presso la commissione per il rilascio del nuovo documento” in occasione dei successivi rinnovi di validità.
Al fine di uniformare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 126, co. 8-bis, in commento e, per l’effetto, prevenire comportamenti lesivi dei diritti dell’utenza, appare opportuno precisare quanto segue.
L’articolo 126, comma 8-bis, CdS - nel prevedere che al titolare di patente di guida che, ai fini del rinnovo di validità stessa si sottopone a visita in CML, sia rilasciato “… (omissis)…un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo” -, dispone che tale rilascio “è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” e che “il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”.
L’articolo 186, co. 8, CdS dispone che “Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4 ...(omissis)…".
L’articolo 187, co. 6, CdS dispone che "Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente…(omissis)...".
Dal tenore letterale delle disposizioni su riportate si evince che il permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 126, co. 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente debba sottoporsi a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza prefettizia adottata ai sensi dei su menzionati art. 186, co. 8 o 187, co. 6.
Peraltro tali visite, finalizzate alla revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e, anche sotto questo profilo, esulano dal campo di applicazione del più volte citato art. 126, co. 8-bis.
Al contrario, ogni successiva visita presso la CML - alla quale dunque il conducente si sottopone non in ottemperanza dell’ordinanza prefettizia, bensì ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML – esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 186, co. 8, e da quello dell’articolo 187, co. 6, CDS, e dà dunque diritto a chiedere ed ottenere, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il permesso di guida provvisorio in parola.
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segue in allegato
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