Slide background




Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022

ID 16941 | | Visite: 1279 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/16941

Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022 / Documento provvisorio di guida CQC temporaneamente sostitutivo CQC

Rinnovo delle qualificazioni CQC – documento provvisorio di guida ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale.

Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022. Come precisato da ultimo con circolare di questa Direzione Generale prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021, infra paragrafo 2, ed ai fini di quel che qui rileva, rientrano nel campo di applicazione della su citata normativa, e dunque sono validi fino alla predetta data del 29 giugno 2022:

- i documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia per la circolazione sul suolo nazionale (di seguito “CQC” sia per intendere patente CQC che CQC card);
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE,

in entrambi i casi aventi scadenza originaria ricompresa nell’intervallo 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Tanto premesso, è stata segnalata a questa Direzione Generale una concentrazione, negli ultimi tempi, di un notevole numero di istanze di emissione di CQC rinnovate nella validità, determinata dal ricorrere alternativamente di una delle seguenti circostanze:

- numerosi conducenti, in ragione della predetta proroga di validità del titolo abilitativo in parola, hanno frequentato solo da ultimo il prescritto corso di formazione periodica;
- numerosi altri, pur avendolo frequentato per tempo, hanno inteso massimizzare il “vantaggio” derivante dalla proroga di validità dell’attestato di fine corso di formazione periodica.

In conseguenza di ciò si è dunque determinato un anomalo incremento del carico di lavoro che compete agli UMC per elaborare le istanze presentate e favorire l’emissione del duplicato della CQC per rinnovo di validità, tale che non appare realisticamente possibile che lo stesso sia evaso interamente entro la data del 29 giugno p.v..

Pertanto, tenuto conto della necessità per i conducenti professionali di svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica, nelle more del rilascio del predetto duplicato si rende necessario prevedere la possibilità di consentire agli stessi di condurre i veicoli alla cui guida la CQC posseduta li abilita, con un “documento provvisorio di guida”, valido solo per la circolazione sul territorio nazionale, redatto ed emesso in conformità alle seguenti istruzioni. Tale documento, conforme all’allegato 1, è emesso dal soggetto operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza automobilistica) che ha presentato l’istanza di rinnovo di validità della CQC

Il documento provvisorio di guida, temporaneamente sostitutivo dunque della CQC per la quale sia già stata formalizzata domanda di rinnovo di validità, indica:

- le generalità del conducente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
- il numero della CQC scaduta di validità per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell’istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.

Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto che ha presentato l’istanza dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della sussistenza di una istanza di rinnovo della CQC e della corrispondenza dei dati dichiarati con quelli ivi indicati. Il documento provvisorio così emesso e firmato, deve essere consegnato in copia al titolare della CQC da rinnovarsi e custodito, ed esibito a richiesta, a cura del soggetto che lo ha rilasciato. Nei soli casi in cui l’istanza di emissione di duplicato della CQC rinnovata nella validità sia stata presentata dall’interessato direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio di circolazione potrà essere richiesto presso il medesimo.

Il permesso provvisorio di guida di cui alla presente circolare:

- può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022;
- ha validità fino alla data di emissione e recapito del duplicato CQC rinnovato nella validità e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di rilascio.

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022  - Allegato.pdf)Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022 - Allegato
 
IT355 kB159

Tags: Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Dic 06, 2024 77

Direttiva (UE) 2024/3017

Direttiva (UE) 2024/3017 / Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo ID 23069 | 06.12.2024 Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi… Leggi tutto
Circolare Ministero dell Interno del 29 novembre 2024 Revisione biennale tachigrafo
Dic 02, 2024 326

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale tachigrafo

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori ID 23050 | 02.12.2024 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 - Richiesta chiarimenti sulla revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori (Circ. n.… Leggi tutto
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n  179
Nov 29, 2024 127

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 ID 23037 | 29.11.2024 Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di… Leggi tutto
Decreto 21 ottobre 2024  Elementary First Aid
Nov 13, 2024 234

Decreto 21 ottobre 2024 / Elementary First Aid

in IMO
Decreto 21 ottobre 2024 / Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare ID 22932 | 13.11.2024 Decreto 21 ottobre 2024 Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid). (GU n.266 del 13.11.2024) Entrata in vigore: 01.01.2025 __________ Art. 1. Finalità 1. Il… Leggi tutto
Decreto 21 ottobre 2024   Corso di formazione per formatore marittimo
Nov 13, 2024 195

Decreto 21 ottobre 2024 / Train the Trainer

in IMO
Decreto 21 ottobre 2024 / Corso di formazione per formatore marittimo ID 22931 | 13.11.2024 Decreto 21 ottobre 2024 Corso di formazione per formatore (Train the Trainer). (GU n.266 del 13.11.2024) Entrata in vigore: 01.01.2025 ________ Finalità 1. Il presente decreto istituisce il corso di… Leggi tutto
Nov 11, 2024 139

Circolare MIT Prot. n. 31463 del 08 Novembre 2024

Circolare MIT Prot. n. 31463 del 08 Novembre 2024 / Regolamento 134 ID 22914 | 12.11.2024 Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Corrigendum… Leggi tutto
Nov 11, 2024 159

Regolamento UNECE n. 134

Regolamento UNECE n. 134 ID 22913 | 11.11.2023 Regolamento n. 134 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei relativi componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei… Leggi tutto
Circolare Prot  n  33865 del 7 novembre 2024
Nov 11, 2024 265

Circolare Min. Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024

Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024 ID 22908 | 11.11.2024 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024 OGGETTO: Nota Risposta - Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo… Leggi tutto
Nov 02, 2024 199

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse   Anno 2023
Ott 30, 2024 182

Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse - Anno 2023

Relazione annuale sulla sicurezza delle ferrovie interconnesse / ANSIFA Anno 2023 ID 22835 | 30.10.2025 / ANSFISA - In allegato La Relazione ha l’obiettivo ambizioso di fornire un quadro il più possibile preciso della salute del sistema ferroviario nazionale in termini di sicurezza, attraverso i… Leggi tutto

Più letti Trasporto